Roma – Il bonus da 1.000 euro previsto nel decreto Ristori quater ha avuto una proroga a fine dicembre. Ecco cosa si legge nella circolare Inps n.146 del 14 dicembre 2020. Domanda bonus 1.000 euro DL Ristori quater, a un passo dalla scadenza arriva la proroga INPS: i lavoratori stagionali, dello spettacolo e del turismo che non hanno richiesto le somme in precedenza hanno tempo fino al 31 dicembre 2020. D’altronde il testo del DL numero 157 del 30 novembre 2020 indicava il 15 dicembre 2020 come termine ultimo per le richieste, ma l’Istituto non ha ancora attivato il servizio online necessario per inviare la domanda di accesso al bonus 1.000 euro. La notizia della proroga della scadenza, prevedibile fin dall’inizio nonostante le conferme dell’Istituto stesso, è arrivata con la circolare numero 146 del 14 dicembre 2020. In ogni caso oggi, 15 dicembre, resta l’ultima data utile per richiedere le somme stanziate dal Decreto Agosto per le stesse categorie di lavoratori. Il rebus della tabella di marcia da rispettare per beneficiare delle indennità previste dalla scorsa estate si fa sempre più complesso: una panoramica sul calendario.
Domanda bonus 1.000 euro DL Ristori quater, proroga della scadenza al 31 dicembre. Dopo il Decreto Agosto e il primo Decreto Ristori, il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, all’articolo 9 ha previsto una nuova tranche del bonus 1.000 euro dedicato alle seguenti categorie di destinatari: lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori dello spettacolo; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Tutti i requisiti per categoria di lavoratori nel testo della circolare INPS numero 146 del 2020. Come per le altre erogazioni, l’accesso all’ultima tornata di indennità segue un doppio binario: i lavoratori che hanno già beneficiato del bonus 1.000 euro del Decreto Ristori non devono presentare alcuna domanda; tutti gli altri che hanno i requisiti per richiederlo devono procedere con la domanda all’INPS utilizzando il servizio online dedicato.
Tra le diverse novità introdotte, il Decreto Ristori quater ha anche riaperto le domande per l’accesso all’indennità una tantum del Decreto Agosto fissando come nuova scadenza il 15 dicembre 2020. Il testo, inoltre, indicava la stessa data anche per la richiesta della nuova tranche del bonus 1.000 euro. Con la circolare numero 146 del 14 dicembre 2020, come già accaduto per le date del primo Decreto Ristori, l’INPS cambia la tabella di marcia e stabilisce una proroga per le domande del bonus 1.000 euro concesso nell’ambito del Decreto Ristori quater al 31 dicembre 2020. Presentazione della domanda oer il bonus Covid da 1.000 euro: Come già precisato al paragrafo 1 della presente circolare, i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto. Con riferimento alle indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori si precisa che le relative domande – come già indicato con la circolare n. 137 del 2020 – possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito internet dell’Istituto inps Infine, per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si fa presente che le relative domande – come già indicato con il messaggio n. 4589 del 2020 – possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 157 del 2020. Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito istituzionale dell’Istituto.
Al fine di effettuare i necessari adempimenti di fine anno, si comunica che il 18 dicembre 2020 scadono i termini di presentazione delle indennità COVID-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa; in particolare, alla predetta data scadranno i termini per la presentazione delle domande di indennità a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali di cui al D.M. 13 luglio 2020, n. 12 (circolare n. 94 del 14 agosto 2020), delle domande di indennità a favore dei lavoratori delle c.d. ex zone rosse di cui all’articolo 44-bis del decreto Cura Italia (circolare n. 104 del 18 settembre 2020), delle domande di indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia (circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020), delle domande di indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 104 del decreto-legge n. 104 del 2020 (circolare n. 125 del 28 ottobre 2020). I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti: PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Le tipologie di indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5, e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.