Contributo a fondo perduto per le attività stagionali nel Decreto Sostegni bis. Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni bis” (Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto ( “contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.
Contributo a fondo perduto: cos’è
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto contributo Sostegni per le attività stagionali), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, nel riconoscimento dell’intero importo come credito d’imposta, a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (cosiddetto contributo Sostegni bis automatico), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto contributo Sostegni) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
L’ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante e, in ogni caso, non può essere superiore a centocinquantamila euro.
Attenzione: Come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.
Contributi a fondo perduto attività stagionali: i requisiti per fare domanda dal 5 luglio al 2 settembre 2021
Rientrano tra i soggetti ammessi alla nuova tornata di aiuti economici i titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, limite che, in caso di svolgimento di più attività, andrà calcolato prendendo come riferimento il totale di ricavi e compensi conseguiti.
Superato lo scoglio del primo requisito, per fare domanda per i contributi a fondo perduto attività stagionali bisognerà verificare il calo di fatturato subito.Nel dettaglio, accedono al fondo perduto alternativo i titolari di partita IVA che per il periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito una riduzione media mensile di fatturato o corrispettivi pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo compreso dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
La verifica del calo subito sarà fondamentale per tutti coloro che intendono presentare domanda.
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non è previsto il requisito alternativo dell’attivazione della partita IVA dal 1° gennaio 2019 e, parimenti, non è prevista l’erogazione di un importo minimo pari a 1.000 e 2.000 euro.
Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata via web dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021, o tramite invio file dal 7 luglio 2021 al 2 settembre 2021