Cartelle esattoriali, tempi più lunghi e rate flessibili grazie a una delle misure contenute nel decreto legge in materia fiscale e di lavoro. Gli articoli dedicati alle cartelle esattoriali, rottamazione e saldo e stralcio sono tre si legge su studiocataldi.it.. L'art. 1 prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, l'art. 2 estende il termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021, mentre l'art. 3 estende il numero delle rate il cui mancato pagamento causa la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima della sospensione a causa del Covid 19. Vediamo che cosa prevede il testo del decreto, ancora in bozza, più in dettaglio. Il decreto prevede che, in relazione alle rate da corrispondere nel corso del 2020 e di quelle da corrispondere entro e non oltre le date del 28 febbraio, del 31 marzo, del 31 maggio e del 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate della rottamazione ter e del saldo e stralcio è considerato tempestivo e non determina quindi la perdita di efficacia di dette definizioni agevolate il pagamento integrale delle stesse entro il 30 novembre 2021. Per chi paga con un ritardo non superiore a 5 giorni, l'effetto d'inefficacia non si produce e gli interessi non sono dovuti.
Decreto fiscale: cartelle esattoriali
Il decreto fiscale all'art. 2 della bozza concede 150 giorni in più, in relazione al termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, per pagare le cartelle notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. All'art. 3 il decreto fiscale prevede infine due importanti novità. Prima di tutto i debitori che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono decaduti dai piani di dilazione previsti dall'art 19 del DPR n. 602/1973, previsto in favore di coloro che si trovano in una condizione temporanea di obiettiva difficoltà, sono riammessi ai piani di dilazione, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è stato fissato al 31 ottobre 2021. Le rate in questo modo da 10 passano a 18. In secondo luogo per i suddetti carichi:
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e la data di entrata in vigore del decreto fiscale;
sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici che sono sorti sulla base dei medesimi;
in relazione ai versamenti delle rate sospese dei suddetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.