Roma – Con il messaggio 5 gennaio 2021, n. 30 si forniscono le indicazioni operative ai datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla gestione pubblica che possono usufruire dell’esonero contributivo previsto per coloro che non richiedono la Cassa Integrazione (articolo 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Il beneficio non si applica nei confronti della pubblica amministrazione e riguarda: gli enti pubblici economici; gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici. Nel messaggio vengono fornite le modalità di esposizione dei dati necessari alla fruizione dell’esonero, all’interno del flusso UNIEMENS, e le relative istruzioni contabili.