Il Tar di Catania, con la sentenza n. 268 del 19/02/2019, dando ragione alla Regione Siciliana che aveva annullato tre anni fa le concessioni edilizie per l’edificazione di sei villette in zona agricola lungo la S.P. per Marina di Ragusa perché rappresentanti una lottizzazione abusiva, ha deciso che secondo l’art. 48 delle NTA del PRG di Ragusa l’edificazione in zona agricola è strettamente collegata all’utilizzo del terreno e alle attività agricole, e tale circostanza è sufficiente a precludere qualsiasi possibilità di edificazione per la realizzazione di insediamenti abitativi residenziali.
L’intervento della Regione Siciliana era scaturito da un esposto di Legambiente nel 2009 presentato per difendere il paesaggio, evitare il consumo di suolo e difendere l’agricoltura dall’assalto del cemento. Ora non ci sono più alibi, né interpretazioni fantasiose della norma. Solo l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto iscritto alla gestione separata INPS può costruire in zona agricola, pertanto nel rilasciare il permesso di costruire il Comune verifichi il possesso di questi requisiti.