Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.
L’opzione e’ valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. Tale disposizione, introdotta con la Legge di bilancio 2019, e’ finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Con il provvedimento di oggi del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalita’ di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalita’ di versamento dell’imposta sostitutiva nonche’ la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.