La Fipe di Ragusa fa chiarezza sull’obbligo di denuncia per le vendita di alcolici. Il responsabile dell’ufficio provinciale Peppe Puglisi, ha diffuso una nota sulla circolare esplicativa dell’Agenza delle dogane e dei monopoli. “L’Agenzia ha chiarito che le attività svolte tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre.
Nessun adempimento, è richiesto per chi avesse avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale. Per coloro che abbiano avviato l’attività successivamente al 30 giugno 2019, la Scia presentata al Suap vale quale denuncia ai sensi del decreto legislativo n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Agenzia, facendo seguito a una circolare della Fipe nazionale, ha dato riscontro alle richieste di chiarimento sollevate dalla federazione con cui sono dunque forniti gli indirizzi applicativi relativi alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale”. La federazione, considerata l’immediata entrata in vigore della norma, si era fin da subito attivata per esortare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a fornire i doverosi chiarimenti circa le modalità di concreta applicazione della nuova normativa.
“Era opportuno – chiarisce il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – che si facesse piena chiarezza sull’aspetto in questione per fornire agli associati Fipe le linee guida entro le quali operare. La modifica, lo ricordiamo, ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n.124 del 2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio o interloquire direttamente con il responsabile Puglisi il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.