La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma dell’Ordinamento penitenziario che non prevede i permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, "anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualita’ della partecipazione all’associazione criminale sia, piu’ in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalita’ organizzata.
Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo". La Consulta ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimita’ dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario la’ dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia. In entrambi i casi, si trattava di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia.
La Corte – pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici che hanno sollevato la questione – ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo "ostativo" (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalita’ dei detenuti). In virtu’ della pronuncia della Corte, la presunzione di "pericolosita’ sociale" del detenuto non collaborante non e’ piu’ assoluta ma diventa relativa "e quindi puo’ essere superata dal magistrato di sorveglianza – spiega la Consulta -, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonche’ sulle informazioni e i pareri di varie autorita’, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica".