Roma, 6 mar. – La telemedicina come aiuto nella gestione dei consulti medici ai tempi del coronavirus. Questo strumento può infatti evitare i contatti a rischio e gli spostamenti inutili in una situazione di emergenza. Ci sono però delle questioni delicate dal punto di vista giuridico. Il Centro Studi Borgogna, associazione di promozione culturale, ha stilato un documento, una sorta di vademecum per orientarsi nelle questioni giuridiche legate al teleconsulto e in, generale, alla telemedicina.
Le linee guida messe a punto dal ministero della Salute con l'Istituto superiore di sanità, riguardo l'epidemia di coronavirus, contengono infatti un esplicito riferimento all'opportunità di effettuare visite 'virtuali' a distanza, con l'obiettivo di ridurre all'essenziale il ricorso all'ambulatorio e i conseguenti rischi di contagio. Ciò sta avvenendo in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e, in misura ridotta, nelle altre regioni italiane. Fondamentale perciò stabilire gli ambiti di connessione tra diritto e telemedicina.
"Le questioni giuridiche legate al teleconsulto ed in generale alla telemedicina sono molteplici – spiegano i professionisti del tavolo 'Diritto e salute' del Centro Studi Borgogna – Prima fra tutti lo scambio di informazioni sanitarie a distanza e l'interconnessione tra i diversi specialisti preposti al percorso di presa in carico del paziente pone un problema di tutela dei dati sensibili nel rispetto del regolamento privacy".
Inoltre, la specificità dell'attività medica di telemedicina, realizzandosi a distanza, è tale da richiedere l'intervento di diverse figure, che compongono nel loro insieme un'èquipe medica. "In questi casi – continuano gli esperti – ampliare la tecnologia non significa frazionare la responsabilità, significa semmai esigere un maggiore rigore, ferma restando l'imputazione unitaria della responsabilità in caso di danni secondo gli ordinari canoni civilistici”. "In campo penalistico, invece, la responsabilità in caso di morte o lesioni in conseguenza di condotte caratterizzate da imprudenza, negligenza o imperizia – spiega Fabrizio Ventimiglia, presidente del Centro Studi e avvocato penalista – deve essere basata sulla valutazione delle singole condotte utilizzando le regole comuni, sul modello della lettura molto ampia che la Cassazione applica nei casi di responsabilità d'èquipe".
In ultimo, il Centro Studi Borgogna evidenzia "come a oggi non sia previsto un modello normativo per la remunerazione delle prestazioni di telemedicina. Al momento potrebbe essere inquadrato nell'ambito delle funzioni assistenziali non tariffabili".L'emergenza sanitaria che il Servizio sanitario nazionale sta affrontando in questi giorni ha reso indispensabile il ricorso a pratiche telemediche per evitare il sovraffollamento degli ospedali e il concretizzarsi del rischio, più che concreto, di una massiccia diffusione del virus nelle stesse strutture ospedaliere. "L'auspicio – conclude Ventimiglia – è che, una volta superata la fase emergenziale, lo sviluppo della telemedicina possa continuare a rappresentare un obiettivo primario della politica sanitaria italiana che dovrà fornire al Servizio sanitario nazionale gli strumenti idonei ad affrontare la sfida imposta dall'allungamento della speranza di vita: il cambiamento di paradigma dalla cura dell'acuzie e dell'urgenza al prendersi cura del paziente cronico attraverso una presa in carico e un percorso di cura costante nel tempo".