Roma, 16 mar. – Palazzo Chigi ha diffuso il comunicato che rende noti i contenuti del decreto legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dei ministri dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri; dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli; del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo; e della Salute, Roberto Speranza.
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali: finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia; sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonchè di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti – ricorda la nota di palazzo Chigi – si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex 'zona rossa', sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
MISURE PER POTENZIARE LA CAPACITÀ DI INTERVENTO DEL SISTEMA SANITARIO, DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI IMPEGNATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA – Vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale; il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi; lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020; il finanziamento dell'aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
l'autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni); la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria.I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni).
Prevista la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i Servizi sanitari militari. L'Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell'Istituto superiore di sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni). Previste inoltre la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione; una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea; disposizioni sull'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia abiliti all'esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del corso di studi;
l'introduzione di disposizioni in merito all'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d'acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari; lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza per le Forze di Polizia, le Forze Armate, il Corpo di Polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e quello delle Polizie locali, nonchè per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale.
Il decreto prevede inoltre lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici; l'istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni; la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità; la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE AZIENDE, CON L'OBIETTIVO CHE NESSUNO PERDA IL POSTO DI LAVORO A CAUSA DELL'EMERGENZA – La cassa integrazione in deroga viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
La possibilità di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è estesa anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. E' riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite Iva. L'indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
E' istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
Previste misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto.