Roma – Il bonus vacanza da 500 euro sarà riconosciuto alle famiglie con redditi fino a 50.000 euro, rispetto al tetto previsto in precedenza di 35.000 euro. È quanto prevede una norma dell’ultima bozza del dl Rilancio. Un provvedimento “molto consistente” ha ribadito il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri spiegando che i nodi politici sono stati superati e ora si tratta solo di chiudere le norme nei dettagli. Il bonus vacanze da 500 euro si potrà utilizzare dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 “per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive e dai bed &breakfast che esercitano attività turistico ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale”.
Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Ai fini del riconoscimento del tax credit vacanze, spiega poi la bozza del Dl Rilancio, “a pena di decadenza le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”.
Ma come deve essere utilizzato il bonus vacanza da 500 euro? Il bonus sarà fruibile esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.Sarà l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati forniti dall’Inps, a individuare i nuclei familiari e le modalità di rimborso dello sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori dei servizi. Lo sconto in questione è rimborsato al fornitore dei servizi “sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari”.