Palermo – Da oggi, lunedì 18 maggio, in Sicilia comincia la fase 2 con la riaperture delle attività commerciali e artigianali. Lo annuncia un’ordinanza diramata ieri sera dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Ecco alcune disposizioni su aperture ed orari. Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti.
Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida. Ecco gli orari di apertura. Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede).
Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e, comunque, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della presente Ordinanza. È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.