Roma – Il bonus affitti per le imprese e professionisti nel decreto di Rilancio diventa oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con la circolare numero 14/e del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul bonus affitti, che permette alle aziende e ai professionisti di “convertire” parte del canone di locazione pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio in credito d’imposta spendibile in fase di dichiarazione dei redditi o per compensare altri debiti fiscali. L’Agenzia delle Entrate spiega chi può fare richiesta per il bonus sul canone di locazione e quali requisiti deve rispettare; qual è il valore del sussidio e come questo possa essere speso. Insomma, un documento che aiuta a fare chiarezza su una delle misure più attese del Decreto Rilancio: il bonus, infatti, potrebbe interessare potenzialmente decine di migliaia di attività commerciali e produttive che, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus, sono state costrette a chiudere battenti.
Ma vediamo a chi tocca il bonus affitti e come funziona. Il bonus affitti è un’agevolazione fiscale riconosciuta (sotto forma di credito d’imposta) a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni fatti registrare nel corso del 2019. In caso di attività alberghiera o agrituristica, il bonus sui canoni di locazione può essere richiesto indipendentemente dai ricavi fatti registrare nel corso dell’anno precedente. L’agevolazione può essere richiesta, inoltre, anche dai soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole. Per poter usufruire del bonus affitti, però, è necessario rispettare un requisito fondamentale: dimostrare che i ricavi della propria attività siano calati di almeno il 50% nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.
Ora vediamo come funziona il bonus affitti. Lo sgravio fiscale a sostegno delle attività commerciali e produttive, in particolare, si concretizza in due differenti misure: Credito d’imposta del 60% nel caso di canoni di locazione per immobili a uso non abitativo; Credito d’imposta del 30% nel caso di contratto d’affitto d’azienda. Per poter usufruire del credito d’imposta, però, è necessario che i canoni siano stati effettivamente versati. L’agevolazione, dunque, risulterà essere sospesa sino al momento in cui non verrà saldato il “debito” nei confronti del proprietario dell’immobile o del titolare dell’attività. Grazie alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, il bonus affitti può essere immediatamente utilizzato dai beneficiari.
Il credito risultante può essere infatti utilizzato a compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6920”. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.