Roma – Il Reddito di emergenza da 400 euro a 840 euro può essere richiesto entro il 30 giugno 2020. Il Reddito di emergenza è previsto nel decreto di Rilancio come misura straordinaria a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus. Il supporto economico previsto con il Reddito di emergenza è un aiuto per precari, lavoratori sottopagati o in nero, che sono rimasti senza entrate all’improvviso e che non possono usufruire di altre forme di sussidio: non della cig perché irregolari o operanti nel sommerso, non del bonus per gli autonomi. Ma vediamo quali sono i requisiti e a chi spetta l’assegno da 400 euro e fino a 840 euro.
Il richiedente idel Reddito di emergenza deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Il nucleo deve avere innanzitutto un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio: in pratica da 400 a 840 euro. Nello specifico la soglia del reddito familiare è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2, per ogni altro minorenne. Inoltre per poter richiedere il Reddito di emergenza bisogna avere un patrimonio inferiore a 10mila euro.
Il richiedente il Rem deve avere anche altri requisiti economici. Il nucleo familiare deve possedere anche un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave. Deve avere, infine, un valore Isee inferiore a 15.000 euro. La domanda per avere il Reddito di emergenza deve essere presentata all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali: il sito dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con Pin, Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica; gli istituti di patronato; i Caf.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. La tempestività della domanda è rilevante perché il Rem è erogato fino all’esaurimento dei fondi stanziati: 955 milioni di euro. Oltre non si va.L’assegno del Reddito di emergenza sarà erogato in due quote di pari importo a partire dal mese in cui si presenta la domanda. Se si presenta a giugno, si ricevono le mensilità di giugno e luglio. Allegate alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica in cui sia possibile verificare l’Isee e il nucleo familiare; e un’autocertificazione sulla residenza in Italia, sul patrimonio mobiliare e sul reddito familiare di aprile. Dati soggetti a verifica con possibilità di revoca e sanzioni. Il decreto di Rilancio prevede anche alcuni esclusi dal Reddito di emergenza, vediamo chi sono.
Il Reddito di emergenza non può essere richiesto se nel nucleo sono presenti soggetti che percepiscono le indennità previste per l’emergenza Covid, come lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps; liberi professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo. Non si può richiedere neanche se nel nucleo sono presenti titolari di pensione o percettori del reddito di cittadinanza.