Roma – L’ecobonus case al 110% è attivo e potenzialmente richiedibile. Dopo il via ufficiale a partire dal 1º luglio, arrivano i chiarimenti del governo sull'ecobonus 110 per cento. Chiarimenti che contengono anche informazioni utili sul sismabonus, il bonus sugli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e la cessione del credito d'imposta. Si tratta di una misura senza precedenti, introdotta sì per rilanciare l’economia martoriata dall’emergenza coronavirus, ma anche per favorire il risparmio energetico a tutto vantaggio dell’ambiente. Ma quali sono i requisiti per aver l’ecobonus case al 110%.
Per ottenere l’ecobonus occorre effettuare determinati interventi nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Essi, a differenza di quanto avviene per gli altri bonus fiscali, sono recuperabili non i 10 anni ma in 5, con altrettante quote annuali di pari importo. Possono ottenerlo: i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Occorrono però dei requisiti: si può ottenere solo se gli interventi garantiscono un aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio a cui sono destinati, dimostrandolo attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato.
Ma nel caso in cui non sia possibile il salto di due classi, perché magari l’edificio ne vanta già una delle più alte, ne basta una, sempre certificata tramite Ape.Quali sono gli interventi ammessi alla detrazione al 110%. sso è destinato a specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici. Si tratta di due tipologie di lavori, che ne trainano però degli altri. Ciò significa, ad esempio, che se si sostituisce il proprio impianto di climatizzazione acquistandone uno a condensazione, si può abbinare anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, che a quel punto usufruirebbero della stessa detrazione al 110%.
Eccoli nel dettaglio, secondo l’attuale formulazione del decreto:interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (ad esempio il cappotto termico); interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Precisa inoltre il decreto che la stessa detrazione può essere estesa, anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico purché siano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati, ad esempio la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche. Rimane il vincolo dell’incremento di almeno due classi energetiche l’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta.