Roma – L’ecobonus al 110% è stato esteso anche alle seconde case unifamiliari, alle villette a schiera, al terzo settore e alle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli spogliatoi. Lo si evince da una riformulazione che assorbe vari emendamenti al dl rilancio, anche delle opposizioni, approvata in commissione Bilancio della Camera. Rimangono escluse invece le ville di lusso, le abitazioni lussuose e i castelli. La proposta di modifica estende la detrazione del 110% prevista per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico anche alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
L’ecobonus case al 110% è stato anche esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. Secondo il nuovo emendamento si potrà beneficiare della detrazione solo per interventi effettuati su un massimo di due unita’ immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle stesse detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Anche la ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche potrà usufruine. Lo prevede l’emendamento al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera.
L’agevolazione viene estesa anche alle associazioni del terzo settore. Il Sole 24 Ore ha spiegato quali sono i massimali di spesa per le opere: Come già anticipato su queste pagine tra i correttivi oggi al voto ci sono: la riduzione dei massimali di spesa per il cappotto termico, differenziati in base al tipo di edificio; la possibilità di usare il superbonus energetico per due case, oltre i lavori condominiali, senza limiti tra prima e seconda casa, nonché per le unità site all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno: in sintesi le villette a schiera; la possibilità che l’intervento di cambio della caldaia si applichi anche 110%. Lo sconto fiscale vale per la riqualificazione energetica degli edifici e perla messa in sicurezza anti-sismica agli impianti a collettore solare e l’estensione ai lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente; per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali si prevede che la detrazione del 110% spetti a tutti gli interventi di efficientamento a prescindere dall’obbligo di intervenire sul cappotto termico o sulla sostituzione della caldaia, nel rispetto comunque del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio.
Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità. Stesso meccanismo per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a pompa di calore: il limite indicato dall’emendamento è di 20mila euro ad unità abitativa negli edifici fino a otto unità e di 15mila per gli edifici con più di otto. Resta a 30mila euro il tetto di spesa per sostituire la caldaia in abbinata all’installazione di impianti fotovoltaici, dove viene aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenerazione a collettori solari o impianti a biomassa con classe di qualità a 5 stelle.
Per questi ultimi, precisa il correttivo, il bonus spetta solo in caso di sostituzione di altri impianti a biomassa.