Roma – Bonus da 600 euro e da 1.000 euro per i lavoratori in somministrazione, ecco le ultime novità Inps. Il richiamato articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Si precisa che l’indennità in argomento per i mesi di aprile e maggio 2020 è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.
A tale ultimo riguardo si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, le richiamate disposizioni normative prevedono, quali requisiti di accesso all’indennità per le due mensilità di aprile e maggio 2020, che alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia, i suddetti lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI. Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità. A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Per capire quali sono le suddette attività basta collegarsi al sito dell’Inps.