Roma – L’Inps con una circolare, la numero 84 del 10 luglio, chiarisce alcuni aspetti riguardanti la durata e i tempi per richiedere la cassa integrazione. In particolare spiega che è possibile chiedere la cassa integrazione per un totale massimo di 18 settimane: nove ordinarie più cinque e più altre quattro aggiuntive. L’istituto di previdenza chiarisce le regole della cassa integrazione, spiegando che può essere adottata dai datori di lavori che hanno sospeso o ridotto la loro attività lavorativa per l’emergenza. Il massimo utilizzabile è di 18 settimane per il periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Inizialmente è possibile fare domanda per nove settimane. Se vengono utilizzate tutte si può ricorrere all’estensione di altre cinque settimane.
Ancora, per chi è arrivato a 14 settimane di Cig è possibile aggiungere ulteriori quattro settimane. Viene prevista, inoltre, una deroga per le aziende che hanno sede in uno dei comuni della zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza epidemiologica in Italia: in quel caso la durata massima diventa di 31 settimane. Per quanto riguarda i tempi per richiederla l’Inps chiarisce altri dettagli riguardanti le tempistiche per richiedere la cassa integrazione per i dipendenti delle aziende che hanno ridotto o sospeso l’attività. Per le settimane di cassa integrazione usufruite tra il 23 febbraio e il 30 aprile le domande devono essere presentate entro il 15 luglio, altrimenti si incorre nella decadenza.
Per le domande che riguardano il periodo successivo al primo maggio, invece, le domande devono pervenire entro il 17 luglio, pena la decadenza anche in questo caso. Inoltre l’istituto di previdenza nella sua circolare ricorda che i datori di lavori che hanno presentato “erroneamente” domanda per un trattamento diverso da quello a cui avrebbero avuto diritto o che abbaino commesso errori formali o omissioni nella domanda, possono presentare la nuova richiesta con le modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento. Anche in questo caso, il termine dei 30 giorni è tassativo, altrimenti si incorre nella decadenza.