Roma – Il bonus da 600 euro e da 1.000 euro maggio previsto nel decreto di Rilancio può essere richiesto da alcuni lavoratori. Ecco nel dettagli a chi spetta e come richiedere il bonus da 600 euro o da 1.000 euro. Il bonus da 1.000 euro può essere richiesto dai liberi professionisti, dai collaboratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali mentre quello da 600 euro può essere richiesto dagli stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, dai lavoratori dello spettacolo, da gli intermittenti, dai lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale, dagli incaricati alle vendite al domicilio e dai lavoratori in somministrazione.
Il bonus, introdotto dall’articolo 84 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020), rientra nel pacchetto di agevolazioni straordinarie di supporto a lavoratori, subordinati e autonomi, in condizioni di difficoltà economica conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già previste dal decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020). Ma come presentare la domanda e quali sono i requisiti per poterlo richiedere? Possono richiedere il bonus da 1.000 euro i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020. Per ricevere il bonus da 1.000 euro il soggetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per l’erogazione del bonus di marzo e aprile (non essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e non essere titolare di pensione), dovrà dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.
Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l’INPS verifica con l'Agenzia delle Entrate il possesso del requisito. Il bonus da 1.000 euro di maggio spetta anche ai collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuto un bonus di 1.000 euro. Il collaboratore, oltre all’iscrizione esclusiva alla Gestione separata e alla mancata percezione di un trattamento pensionistico diretto, dovrà evidenziare la presenza di una cessazione involontaria del rapporto di collaborazione nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020 come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Il contributo è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto DIS-COLL.
Il bonus da 1.000 euro spetta anche ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, spetta un’indennità di 1.000 euro. L’importante è che, alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, di pensione e/o percettori di NASPI. Inoltre, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro (con la predetta qualifica) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Anche per questi lavoratori vige il requisito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. A tale riguardo l’INPS precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
La circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020, ha predisposto una tabella che individua le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’Istituto effettuerà un controllo sulle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro (UniSomm), circa l’indicazione delle società utilizzatrici che, nel periodo utile all’ammissibilità della indennità, appartengono alle categorie ATECO specifiche.