Roma – Il bonus a fondo perduto previsto nel decreto di Rilancio come contributo per le imprese in crisi per l’emergenza coronavirus non spetta a tutti. Vediamo nel dettaglio a chi non spetta secondo l’Agenzia delle Entrate. Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi: soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo; soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti; enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir; intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir; professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali); soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
L’ammontare del bonus a fondo perduto o contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti: 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.