Roma – Il superbonus al 110% in caso di comproprietà a chi spetta? Vediamo nel dettaglio come funziona. Il Superbonus 110%, in caso di comproprietà dell'immobile l'agevolazione (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito a terzi) spetta a chi ha sostenuto le spese, a prescindere dalla quota di proprietà: attenzione quindi alle fatture cointestate. Come annunciato anche dalla guida dell'Ageniza delle Entrate sull'ecobonus 110%, pubblicata il 24 luglio, l'agevolazione spetta anche ai familiari conviventi, coniugi, anche separati, ma assegnatari dell'immobile intestato all'altro coniuge.
Inoltre, sia la detrazione che lo sconto in fattura, o la cessione del credito, spettano a chi sostiene le spese, a prescindere dalla quota di proprietà dell'immobile. Ma vediamo a chi spetta l’agevolazione del superbonus 110% in caso di comproprietà. In caso di comproprietà dell'immobile a cui sono stati fatti i lavori del superbonus, l'agevolazione spetta a chi ha sostenuto le spese. Sono tre le modalità con cui il superbonus 110% può essere usufruito: detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 anni; sconto in fattura; cessione del credito. Tutte e tre le modalità in caso di comproprietà dell'immobile spettano al contribuente che ha sostenuto le spese, a prescindere dalla quota di proprietà dell'unità immobiliare sostenuta.
I limiti di spesa stabiliti dal decreto Rilancio, infatti, si riferiscono agli immobili, e non ai proprietari dell'unità. Per esempio: nel caso di due comproprietari, che posseggono rispettivamente il 60% e il 40% dell'immobile, se il secondo sostiene interamente le spese, ha diritto alla totale detrazione (sempre che le fatture non siano cointestate).