Roma – I bonus confermati nel decreto di agosto sono diversi. Ci sono bonus da 600 euro e quelli da 1.000 euro, ecco a quali lavoratori toccano. Il bonus da 600 euro spetta ai lavoratori del turismo, ai marittimi e agli sportivi mentre quello da 1.000 euro vanta una categoria più ampia. Il bonus da 600 euro per i lavoratori del turismo spetta ai titolari di contratto a termine nell’arco temporale che va dal primo gennaio 2019 al 17 marzo 2020, nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro pari ad almeno trenta giornate. Questi lavoratori devono avere i seguenti altri requisiti: contratto a termine nello stesso settore, pari ad almeno 30 giornate di lavoro, nel 2018; non titolari di trattamento pensionistico diretto, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020.
L’indennità è pari a 600 euro al mese per marzo, aprile e maggio, non concorre alla formazione del reddito, non prevede contribuzione figurativa o assegni per il nucleo familiare. Tutti i dettagli sulla presentazione della domanda sono contenuti nella circolare INPS 94/2020, che elenca anche i codici ATECO delle attività ammesse al bonus. Il bonus da 600 euro per i marittimi, secondo l’articolo 10 del Decreto Agosto, sarà erogato per ciascuno dei mesi di giugno e luglio, per i lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non siano titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, NASpI, indennità di malattia, pensione al 15 agosto 2020. Il bonus non fa reddito ed è versato dall’INPS.
Infine nel bonus da 600 euro rientrano anche gli sportivi. In particolare il bonus da 600 euro sarà erogato ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Devono aver cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa del Covid, non possono avere altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza. L’indennità non concorre alla formazione del reddito,la domanda va presentata a Sport e Salute s.p.a. Ora vediamogli altri bonus da 1.000 euro del decreto Agosto, previsti dall’articolo 9.
Lavoratori dello spettacolo: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno e reddito non superiore a 50mila euro, oppure almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, e reddito non superiore a 35mila euro. Spetta un bonus di mille euro. Dipendenti a termine del turismo e stabilimenti termali: uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate nel 2018. Non titolari di pensione o contratto di lavoro dipendente al 15 agosto 2020. Il bonus Covid è pari a mille euro. Stagionali del turismo, stabilimenti termali e spettacolo: bonus di 1.000 euro. Requisiti: cessazione involontaria del rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, o NASPI (sussidio di disoccupazione).
Spetta anche ai lavoratori in somministrazione. involontaria in settori diversi da turismo e stabilimenti termali: cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, con almeno 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo. Intermittenti: almeno 30 giornate lavorative fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) fra gennaio 2019 e 29 febbraio 2020, senza contratto in essere al 15 agosto 2020. Devono essere già iscritti alla gestione separata il 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile. Incaricati di vendite a domicilio: reddito annuo 2019 superiore a 5mila euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla gestione separata INPS allo scorso 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tutti questi lavoratori, per avere diritto all’indennità, non devono avere contratti dipendenti a tempo indeterminato in essere (a parte quello intermittente), e non possono essere titolari di pensione. Segnaliamo infine che l’articolo 9 del Dl Agosto prevede che ‘i destinatari dei bonus previsti dal Dl Rilancio (articoli 78, 84, 85 e 98, dl 34/2020) decadano dalla possibilità di presentare domanda il prossimo 30 agosto (15 giorni dal 15 agosto, entrata in vigore del del Dl Agosto).