Roma – Il contributo a fondo perduto erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza coronavirus spetta anche all’imprenditore agricolo e coadiuvanti e ai Consorzi ed imprese? Ecco nei dettagli cosa spiega la circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate del 20 agosto 2020. Come ricordato dalle circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 e n. 22/E del 21 luglio 2020, il contributo a fondo perduto, introdotto dall’articolo 25 del Decreto, rappresenta un’agevolazione avente come finalità quella di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia.
Con le predette circolari, sono stati forniti chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle entrate, relativi al contributo a fondo perduto erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento da parte degli operatori, con la presente circolare vengono forniti ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti.
È possibile estendere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore agricolo? RISPOSTA In considerazione dell’ambito soggettivo identificato al comma 1 dell’articolo 25 e ferme restando le esclusioni per i soggetti di cui al medesimo articolo, il contributo spetta esclusivamente all’impresa agricola e pertanto, non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore. 1.2.2 . Consorzi tra imprese: sono inclusi tra i soggetti che fruiscono del beneficio i consorzi fra imprese rientranti tra i soggetti IRES di cui all’articolo 73 del TUIR, con attività esterna, che non ribalta costi e ricavi? Nell’ipotesi in cui tali soggetti abbiano già ottenuto il contributo, si chiede se e con quali 16 modalità poter regolarizzare la situazione. RISPOSTA Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato chiarito che i consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR – per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.
Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Al riguardo, si rammenta che i due requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 25, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio. Per quanto concerne le modalità di restituzione del contributo, si precisa quanto segue. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui articolo 25, comma 1, del Decreto.
In particolare, al punto 3.6 è stato previsto che «A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.5». 17 Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1 del richiamato provvedimento, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 è stato precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale.
Parimenti, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria» non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi (si pensi, altresì, all’ipotesi di cui al quesito 2.10 della circolare n. 22/E del 2020, riguardante gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza). In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.