Roma – Scomparso in via definitiva il Bonus Renzi da 80 euro ed introdotto al suo posto il bonus fiscale da 100 euro. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede, a partire dal 1° luglio 2020, due distinte agevolazioni fiscali in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in luogo del bonus di 80 euro previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che è, pertanto, abrogato dalla medesima decorrenza.
Si tratta, in particolare, delle seguenti misure: trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui; un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
Ma a chi tocca il bonus fiscale da 100 euro al mese al poasto del bonus Renzi da 80 euro al mese? Come per il bonus Renzi, anche per il nuovo credito di 100 euro mensili, i requisiti soggettivi sono i medesimi. I beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito: redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).Sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei redditi da pensione, i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dal decreto-legge, i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Restano esclusi anche gli incapienti ma con una modifica: non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, come per esempio le detrazioni per carichi di famiglia. Ma come si può ottenere il bonus fiscale da 100 euro al posto del bonus fiscale da 100 euro al mese? Il beneficiario del bonus da 100 euro al mese non deve fare nulla. Infatti il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno, in via automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.
Affinchè il lavoratore non perdi il beneficio fiscale è tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.