Roma – Bonus da 1.000 euro nel Decreto agosto, ecco a chi spetta e a quali categoria di lavoratori potrà essere erogato secondo una nota dell’Inps del 27 agosto. Il decreto del 14 Agosto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, con le quali verranno fornite nel dettaglio le novità legislative del richiamato decreto, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, con il presente messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.
A stabilire il nuovo bonus da 1.000 euro è l’articolo 9 del Decreto Agosto, che però esclude dalla platea di beneficiari le seguenti categorie già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020: i liberi professionisti titolari di partita IVA; i collaboratori coordinati e continuativi; i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; i lavoratori del settore agricolo. Ecco nel dettaglio tutte le categorie dei lavoratori che secondo l’Articolo 9 del Decreto Agosto. Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: l’articolo 9, comma 1, del decreto in argomento prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro. La medesima indennità, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020.
Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro Il richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi, come specificato nei successivi paragrafi. Per il riconoscimento di dette indennità, il comma 3 dell’articolo 9 sopra richiamato prevede che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda – non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali: il citato articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Lavoratori intermittenti: l’articolo 9, comma 2, lett. b), prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Lavoratori autonomi occasionali: il medesimo articolo 9, comma 2, lettera c), prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: il citato articolo 9, comma 2, alla lettera d) prevede, inoltre, un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori dello spettacolo: l’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 4 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: il comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.