Roma – Il bonus verde 2020 è un’agevolazione fiscale fino a 5.000 euro sul verde di giardini, balconi, terrazzi, fioriere, piante e pozzi. La definitiva conferma arriva con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (già approvata alla Camera): il “bonus verde” sarà valido anche per le spese sostenute nel 2020. Il Dl 162/2019 (varato in extremis a fine dicembre) all’articolo 10, comma 1, prevede infatti la proroga di un anno dell’agevolazione fiscale che è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018. Ma vediamo cos’è e a chi spetta il bonus verde nella nota dell’Agenzia delle Entrate. Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale). Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per: la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati, i lavori in economia.