Roma – Il bonus sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione è in scadenza. L’invio della domanda deve essere effettuato entro il 7 settembre 2020. Ad evidenziarlo è l’Agenzia delle Entrate che ha fornito ulteriori chiarimenti con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020. Tra le novità, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per l’accesso al credito d’imposta del 60% sarà necessario il rilascio di apposita certificazione da parte del professionista o dell’impresa che ha eseguito l’attività di sanificazione. Non rientra nel calcolo del bonus spettante, invece, l’ordinaria pulizia dei condizionatori.
Ma a chi tocca il bonus sanificazione? Possono richiedere il bonus sanificazione i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La finestra temporale per l’invio della comunicazione in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate si chiuderà a breve: la scadenza per il bonus sanificazione è fissata al 7 settembre 2020. Entro il 7 settembre si potrà anche inviare: una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa; una comunicazione di rinuncia integrale al credito d’imposta indicato nella precedente richiesta.
Ma come funziona il bonus sanificazione 2020? Il bonus sanificazione è pari al 60% delle spese indicate nella comunicazione telematica, fino ad un massimo di 60.000 euro, valori che tuttavia saranno riparametrati in caso di crediti d’imposta richiesti superiori al limite di spesa, pari a 200 milioni per il 2020. Soltanto dopo la comunicazione dell’ammontare esatto del credito d’imposta spettante, sarà possibile optare per la cessione del bonus sanificazione, in tutto o in parte. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021.