Roma – Il bonus sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione si potrà richiedere entro il 7 settembre. La somma che si potrà ricevere sarà determinabile soltanto dopo l'indicazione della percentuale stabilita con provvedimento ad hoc delle Entrate. Si tratta del credito d'imposta introdotto dall'art. 125 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, agli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata), nonché agli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Nel bonus sanificazione sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (Agenzia delle entrate, circ. 20/E/2020 § 2.1).
Sono agevolabili le spese, sostenute dall'1/1/2020 al 31/12/2020, relative alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione, nonché l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Nel rispetto del limite di spesa previsto il credito d'imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia ma lo stesso non può eccedere il limite di 60 mila euro (Agenzia delle entrate, provvedimento 259854/2020). L’Agenzia delle Entrate non si è fermata neppure nel periodo clou dell’estate, ed il 20 agosto è stata pubblicata la corposa circolare n. 25/E, contenente una serie di importanti precisazioni sulle agevolazioni introdotte dal decreto Rilancio. Per quel che concerne il bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro, le novità sono due: gli operatori professionisti della sanificazione (o le imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) dovranno predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19, o ulteriori protocolli anche a carattere territoriale; l’ordinaria attività di pulizia dei condizionatori non rientra tra quelle di sanificazione.
Sono invece ammissibili al credito d’imposta le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricilcolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Due chiarimenti specifici e pubblicati in extremis, che bisognerà però tenere bene a mente nella fase di compilazione della domanda per l’accesso al bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro.