Roma – Il Superbonus case al 110% e le regole stringenti previste nel Decreto di Rilancio possono essere sotituite da altre opzioni.Si tratta di alcuni chiarimenti annunciati negli ultimi giorni dall'Agenzia delle Entrate. Si può beneficiare di altri incentivi dedicati al recupero del patrimonio edilizio, al bonus facciate, al risparmio energetico qualificato, agli interventi antisismici e all’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.I principali chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, arrivati nel corso degli ultimi giorni sul superbonus del 110%, sono i seguenti: se una spesa trainante agevolata con il superbonus Irpef e Ires del 110% viene effettuata dal «condominio» sulle parti comuni condominiali, questa può trainare l’agevolazione fiscale del 110% anche di altri interventi dell’ecobonus, effettuati dai condòmini direttamente sulle proprie singole unità immobiliari residenziali (anche secondarie), a patto però che queste non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (esempio 1 della Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul superbonus del 110%);
il superbonus «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti» (circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 1.1); le persone fisiche, le imprese e i professionisti che detengono un’unità immobiliare non residenziale (come ad esempio un ufficio, un magazzino o un capannone), costituente un edificio (il quale, quindi, è composto da un’unica unità immobiliare), non possono beneficiare del superbonus del 110 per cento.
Se questa unità immobiliare non residenziale è all’interno all’interno di un edificio condominiale, possono beneficiare del superbonus del 110% solo per i lavori sulle parti comuni condominiali (trainanti o trainati), a patto che il condomìnio sia prevalentemente residenziale, cioè con superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio superiore al 50% (circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2). Ma a chi spettano le eccezioni previste nel superbonus al 110%? Le nuove interpretazioni con tutte le eccezioni del caso spettano: alle persone fisiche per i lavori sulle abitazioni e pertinenze (anche in condominio e secondarie, ma per un massimo due unità immobiliari); ai condòmini persone fisiche, imprese o professionisti per i lavori sulle parti comuni condominiali; ma in caso di un’unità immobiliare non residenziale, questa spesa, ripartita in base ai millesimi, rileva solo se il condomìnio è prevalentemente residenziale.
Ecco le opzioni alternative alle detrazioni stringenti del 110%: il recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis, del Tuir, per tutti i soggetti Irpef (detrazione del 50%, in 10 anni, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%), quindi, ad esempio le manutenzioni straordinarie (ordinaria, solo su «parti comuni di edificio residenziale»), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali» e sulle loro pertinenze; il risparmio energetico «qualificato», detraibile dall’Irpef o dell’Ires al 50-65-70-75-80-85% (in 10 anni), fino alla fine del 2020 e in qualche caso fino al 31 dicembre 2021; sono interessati tutti i contribuenti (anche professionisti, imprese e società), su tutti gli immobili (anche quelli merce, per la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34); gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», agevolati con le detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% (in 5 anni), fino alla fine del 2021, per tutti i contribuenti e sulle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive» (anche se immobili-merce, per la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34);
il bonus facciate (detrazione Irpef e Ires del 90%, in 10 anni) fino al 31 dicembre 2020, anche per le imprese e società sugli edifici «strumentali»; l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, agevolata al 50% (in 10 anni) fino alla fine del 2021, per tutti i contribuenti e su tutte le tipologie di immobili.