Roma – Il Reddito di emergenza con il decreto di Agosto ha avuto una proroga con la terza mensilità da 400 euro. Ma a chi tocca la terza mensilità da 400 euro del Reddito di emergenza? Non tutti possono presentare la domanda per richiedere il REM. La misura viene distribuita dall’INPS ai beneficiari solo se sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla normativa. Il Reddito di Emergenza (REM) è uno strumento nato per supportare le famiglie che hanno subito perdite economiche per effetto dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Coronavirus. Il decreto Rilancio ha dato vita al REM la cui scadenza cadeva il 30 giugno 2020, limite prorogato al 31 luglio 2020.
L’INPS ha definito tutti i criteri di accesso all’esibizione della richiesta del sostegno al reddito nella circolare n. 69 del 3 giugno 2020. Poi, col decreto Agosto è sopraggiunta la proroga della terza mensilità con la scadenza della domanda da presentare entro il 15 ottobre 2020. Ma quali sono i requisiti per il Reddito di emergenza previsti nel decreto Agosto e quali sono i termini per fare la domanda all’Inps? I beneficiari per poter richiedere la quota aggiuntiva del REM dovranno possedere all’atto dell’istanza i requisiti sanciti dall’articolo 23 del decreto Agosto insieme ai criteri stabiliti precedentemente, tra cui: per presentare la domanda è necessario che l’ammontare del reddito familiare, corrispondente al mese maggio 2020, risulti essere minore del valore del REM, così come sancito dall’articolo 23 del decreto Legge n. 104/2020. Nello specifico, si fa riferimento stabilisce, al principio di cassa.
Prima dell'inoltro dell'istanza è necessario che siano presenti tutte le generalità previste per la richiesta della misura assistenziale. Restano inalterati i requisiti generali che consentono la presentazione e l’accettazione della domanda REM dall’INPS. La domanda può essere inoltrata all’Inps entro il 15 ottobre.