Palermo – Il BonuSicilia da 5 mila euro e fino a 35 mila euro voluto dalla Regione Sicilianacome aiuto alle imprese ha preso forma. Il bando per poter fare domanda è stato pubblicato, ecco tutti i dettagli, i requisiti e a chi spetta. Il Dipartimento delle Attività Produttive, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 3.1.1.04a “Sostegno al capitale circolante delle imprese” con DDG n. 1702 del 16/09/2020, ha approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, iniziativa denominata BonuSicilia. Con l’Avviso sono state istituite agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) alle microimprese, per rendere disponibile la liquidità necessaria per sostenere la riduzione di fatturato nel periodo di sospensione delle attività (c.d. lockdown). Con L.R. n. 9 del 12/5/2020, articolo 10, comma 16, infatti, la Regione Siciliana ha previsto di intervenire per assicurare la tenuta dell’intero tessuto produttivo colpito dall’epidemia “COVID-19” e con questo Avviso vengono rese disponibili risorse per 125.000.000 euro, suddivisi su base provinciale.
Ciascuna impresa può concorrere per il solo ambito provinciale nel quale ricade la sede legale operativa. Nel caso di più sedi, che ricadono su diverse Province, l’impresa dovrà scegliere, al momento dell’istanza la Provincia per la quale intende concorrere. Ma vediamo quali sono le imprese che possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto: le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che: sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; hanno la sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana; hanno avuto l’attività economica sospesa (per attività economica si intende quella riferita al codice ATECO 1) ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sempre ché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22Marzo 2020 e successive modificazioni (Allegato 1 – Tabella codici ATECO per leggerli clicca qui) (Almeno un codice Ateco riferito all’impresa deve riguardare un’attività economico oggetto di chiusura).
Tra le imprese che possono presentare la domanda per il contributo a fondo perduto ci sono le microimprese alberghiere (cod. ATECO 55.10.00) che: sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delleImprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; hanno la sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana;-non hanno esercitato l’attività economica, oppure hanno registrato una riduzione del fatturatodi almeno il 25% nel periodo marzo/ aprile 2020 rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile2019. Le microimprese potranno presentare esclusivamente una sola richiesta di contributo per partita iva. In caso di microimprese tra loro collegate si potrà presentare solo una istanza.
Ora vediamo chi non può presentare la domanda per il BonuSicilia da 5 mila euro e fino a 35 mila euro. Non possono partecipare al presente avviso: le persone fisiche titolari di partita iva aventi diritto alla percezione delle indennità previstedagli artt. 27, 38 e 44 del DL 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020 n.27. Le imprese che possiedono i requisiti precedenti alla data di presentazione della istanza, debbono essere in possesso anche dei seguenti requisiti: essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto, ossia imprese che occupano meno di 10 addetti calcolati in termini di numero di ULA (unità lavorative/anno) e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; avere sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana e risultare attive alla data del 31/12/2019; non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà, ad eccezione di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 (Codice antimafia); i relativi soci, amministratori e direttori tecnici non sono stati condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art.444 c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1, D.Lgs.50/2016; non è stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile,oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; di essere in possesso di DURC rilasciato da INPS/INAIL.
Il contributo è concesso nella misura massima di 35 mila euro per ciascuna impresa richiedente, e prevede: una tantum pari a 5.000 euro, per le imprese costituite ed avviate dopo il 31/12/2018; una tantum pari a 6.000 euro, per le imprese costituite ed avviate prima del 01/01/2019 e che,nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime fiscale forfettario; una tantum pari a 5.000 euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi(periodo standard di chiusura delle attività), calcolato sulla base del fatturato/volume d’affari anno 2018, come da dichiarazione IVA (anno 2018) per le imprese costituite ed avviate prima del 01/01/2019 e che, nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime fiscale ordinario, nel rispetto del limite massimo complessivo di 35 mila euro. L’aiuto è concesso con procedura a sportello sulla base di una valutazione automatica, sulla base degli elementi dichiarati mediante la modulistica tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili previste dal presente.
Le istanze devono essere compilate on line,accedendo con credenziali SPID alla piattaforma disponibile all’indirizzo https://siciliapei.regione.sicilia.it e firmate digitalmente dal legale rappresentante. Dal giorno 21 settembre 2020, alle ore 9.00 e fino alle ore 23:59 del giorno 4 ottobre 2020 è possibile procedere alla compilazione della istanza collegandosi all’indirizzohttps://siciliapei.regione.sicilia.it . Il click day avrà inizio dalle ore 9.00 del giorno 5 ottobre 2020 alle ore 23:59 del giorno 9 ottobre 2020, è sarà possibile procedere all’invio dell’istanza, che determina l’ordine cronologico di presentazione. Al raggiungimento di un numero di richieste di contributo pari al120% della dotazione finanziaria lo sportello sarà chiuso e la piattaforma non accetterà più ulteriori istanze, anche se non è ancora scaduto il termine del 09 ottobre 2020. Dal giorno 18 settembre 2020 sono pubblicate le istruzioni per la compilazione della richiesta di contributo sulla piattaforma disponibile al link modulo di istanza deve essere compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone.
Una volta compilato il modulo, occorre scaricare il documento generato dalla piattaforma (in formato .pdf), procedere alla firma digitale a cura del legale rappresentante ed al caricamento sulla piattaforma. L’istanza è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.