Palermo – Il BonuSicilia è un contributo a fondo perduto in aiuto elle imprese previsto dalla Regione Siciliana. Si tratta di un bonus da 5 mila euro e fino a 35 mila euro rivolto ad artigiani, commercianti, industriali e lavoratori del settore turistico. Si tratta di un contributo a fondo perduto – riporta la nota informativa online – destinato alle microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere.L’agevolazione, fino a un massimo di 35 mila euro, è concessa attraverso un bando, con procedura semplificata, su piattaforma informatica dedicata. La dotazione finanziaria è di 125 milioni di euro. Le risorse finanziarie (europee, nazionali e regionali) provengono da una specifica riprogrammazione del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Il contributo a fondo perduto sarà concesso con procedura a sportello sulla base di una valutazione automatica, sulla base degli elementi dichiarati mediante la modulistica tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili previste dal presente. Le istanze devono essere compilate on line (secondo lo schema in Allegato 2),accedendo con credenziali SPID alla piattaforma disponibile all’indirizzo https://siciliapei.regione.sicilia.it e firmate digitalmente dal legale rappresentante. Dal giorno 21 settembre 2020, alle ore 9.00 e fino alle ore 23:59 del giorno 4 ottobre 2020 è possibile procedere alla compilazione della istanza collegandosi all’indirizzohttps://siciliapei.regione.sicilia.it . Ma vediamo quali sono i requisiti essenziali per poter richiedere il bonuSicilia da 5 mila euro e fino a 35 mila euro.
Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto: le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delleImprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; hanno la sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana; hanno avuto l’attività economica sospesa (per attività economica si intende quella riferita al codice ATECO 1) ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sempre ché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22Marzo 2020 e successive modificazioni (Allegato 1 – Tabella codici ATECO per leggerli clicca qui)(Almeno un codice Ateco riferito all’impresa deve riguardare un’attività economico oggetto di chiusura); le microimprese alberghiere (cod. ATECO 55.10.00) che: sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delleImprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; hanno la sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana;-non hanno esercitato l’attività economica, oppure hanno registrato una riduzione del fatturatodi almeno il 25% nel periodo marzo/ aprile 2020 rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile2019. Le microimprese potranno presentare esclusivamente una sola richiesta di contributo per partita iva.
In caso di microimprese tra loro collegate si potrà presentare solo una istanza. Non possono partecipare al presente avviso: le persone fisiche titolari di partita iva aventi diritto alla percezione delle indennità previstedagli artt. 27, 38 e 44 del DL 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020 n.27. Le imprese che possiedono i requisiti precedenti alla data di presentazione della istanza, debbono essere in possesso anche dei seguenti requisiti: essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto, ossia imprese che occupano meno di 10 addetti calcolati in termini di numero di ULA (unità lavorative/anno) e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; avere sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana e risultare attive alla data del 31/12/2019; non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà, ad eccezione di quanto previstodalla Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del quadrotemporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenzadel COVID-19” trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coattaamministrativa e amministrazione controllata;
essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 (Codice antimafia); i relativi soci, amministratori e direttori tecnici non sono stati condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art.444 c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1, D.Lgs.50/2016; non è stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile,oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; di essere in possesso di DURC rilasciato da INPS/INAIL.
Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto fino a 35 mila euro per ciascuna impresa richiedente, e prevede: una tantum pari a 5.000 euro, per le imprese costituite ed avviate dopo il 31/12/2018; una tantum pari a 6.000 euro, per le imprese costituite ed avviate prima del 01/01/2019 e che,nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime fiscale forfettario; una tantum pari a 5.000 euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi(periodo standard di chiusura delle attività), calcolato sulla base del fatturato/volume d’affari anno 2018, come da dichiarazione IVA (anno 2018) per le imprese costituite ed avviate prima del 01/01/2019 e che, nell’anno di imposta 2018, si trovavano in regime fiscale ordinario, nel rispetto del limite massimo complessivo di 35 mila euro.