Roma – L’Inps, con il messaggio 23 settembre 2020, n. 3407, comunica a tutte le aziende che assumono manodopera agricola e che si avvalgono della sospensione obbligatoria, che il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI) può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, poiché il versamento della contribuzione, sia convenzionale sia obbligatoria, è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo (LAS). Ecco cosa si legge nella circolare n.3407 Inps del 23 settembre 2020. Aziende assuntrici di manodopera agricola. Ripresa dei versamenti a seguito delle sospensioni contributive collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Chiarimenti sulla c.d. contribuzione “convenzionale”. Le disposizioni contenute nei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno consentito ai contribuenti in possesso di specifici requisiti di avvalersi della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi e contributi dovuti all’INAIL per le assicurazioni obbligatorie. Per i contribuenti che si avvalgono della sospensione obbligatoria, tuttavia, il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, che l’Istituto incassa per convenzione (di seguito contribuzione convenzionale) può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, in quanto il versamento della contribuzione sia convenzionale che obbligatoria è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo (LAS).
Al riguardo, si chiarisce che il versamento in un’unica soluzione dell’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 (scadenza versamento 16 marzo 2020), in corrispondenza del codice tributo LAS, sarà considerato tempestivo se effettuato entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti e, pertanto, le diverse quote di contribuzione convenzionale saranno riversate alle Associazioni destinatarie. Analogamente, anche i versamenti effettuati in modalità rateale dell’intero importo, secondo le modalità previste per il versamento rateale, saranno considerati tempestivi, anche ai fini del riversamento della contribuzione convenzionale, se effettuati entro le scadenze previste.
Si precisa che i versamenti effettuati, sia in un'unica soluzione sia in modalità rateale, utilizzando la codeline indicata nel prospetto di calcolo della contribuzione del 3° trimestre 2019, in luogo di quella indicata nella comunicazione individuale (news) ricevuta nel cassetto previdenziale “Aziende agricole” in prossimità della scadenza del 16 settembre 2020 (cfr. il messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020), produrranno comunque i medesimi effetti ai fini della verifica della tempestività anche con riferimento al riversamento della quota associativa, ferma restando la verifica del versamento dell’intero importo.
Si evidenzia, per completezza, che l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 relativo al codice tributo EBAN non è gestito dall’Istituto ed è, pertanto, escluso dalla procedura di sospensione e di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o in modalità rateale.