Roma – Proroga di 2 mesi del Naspi e del Discoll del DL Agosto. Lo annuncia la circolare n.111 dell’Inps del 29 settembre 2020. L’Inps spiega nel dettaglio a chi tocca la proroga dei due mesi del Naspi e del Discoll. Si tratta, infatti, di una seconda proroga dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Come si legge nella circolare n.111 per la proroga si applicano le stesse regole previste dalla prima proroga di Naspi e Discoll disposta dall’articolo 92 del Decreto Cura Italia. Ma vediamo come funziona la proroga del Naspi e del Discoll. Chi percepisce l’indennità di disoccupazione non deve aver avuto accesso ad altre forme di bonus e contributi introdotti dal DL Cura Italia, dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto, ovvero: indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020; indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge numero 34 del 2020; le indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi; indennità a favore dei pescatori autonomi.
Il pagamento dei due mesi aggiuntivi di Naspi e Discoll viene erogato dall’INPS ai beneficiari che ne hanno diritto senza necessità di presentare una specifica domanda. L’importo è lo stesso dell’ultima mensilità ordinaria ricevuta. Ecco cosa dice la circolare n.111 del 29 settembre 2020: “Si precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza”.
Esclusi dalla proroga coloro che hanno richiesto l’anticipo Naspi anche se il periodo teorico di spettanza è terminato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. L’Inps con la circolare n 111 spiega anche il caso in cui non si ha diritto alle mensilità aggiuntive. Il caso specifico riguarda i percettori delle prestazioni Naspi e Discoll che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle indennità: in questo caso non si ha diritto alle mensilità aggiuntive.Inoltre, si chiarisce, che la proroga viene sospesa nel caso in cui il beneficiario delle indennità di disoccupazione con data di scadenza tra 1° maggio e il 30 giugno 2020 abbia già presentato il 29 settembre, data di pubblicazione della circolare, la domanda di certificazione per Ape Sociale o pensione lavoratori precoci.
In ogni caso fino alla scadenza del 31 ottobre è possibile manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione.In conclusione l’INPS chiarisce: “Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano”.