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Home » Naspi e Dis Coll, arriva la proroga Inps di 2 mesi: ecco per chi e come averla

Naspi e Dis Coll, arriva la proroga Inps di 2 mesi: ecco per chi e come averla

Redazione by Redazione
1 Ottobre 2020 - Aggiornato alle ore 05:25 -
in Attualità
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Naspi e Dis Coll, arriva la proroga Inps di 2 mesi: ecco per chi e come averla
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 Roma – Proroga di 2 mesi per il Naspi e Dis-Coll. Lo annuncia la circolare n. 111 dell’Inps del 29 settembre 2020. Ecco nel dettaglio cosa annuncia l’Inps, chi può avere l’indennità e come. Ecco la circolare n.111 dell’Inps. L’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone altresì che la suddetta proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è subordinata alla presenza delle condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, anche decreto Rilancio Italia). Pertanto, in ragione di tale previsione, per l’accesso alla proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL il percettore non deve essere beneficiario:delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, anche decreto Cura Italia); delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020; dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. In analogia a quanto disposto dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia – che ha espressamente previsto che la proroga NASpI e DIS-COLL è incompatibile con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia – anche le indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020 a favore di alcune categorie di lavoratori, nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono incompatibili, unitamente alle indennità di cui all’elenco sopra riportato, con la proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, di cui al citato articolo 5 del decreto in argomento.

Per quanto sopra, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, nonché delle indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali. La disposizione di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, inoltre, prevede espressamente che la proroga delle citate indennità di disoccupazione è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL introdotta dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia.L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Si precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto. Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata – “ordinaria” o a seguito della proroga di due mesi introdotta dall’articolo 92 del citato decreto Rilancio Italia – termina nel predetto arco temporale 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale,  pensione lavoratori precoci), il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’interessato, entro il 31 ottobre 2020,potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione.

Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano. Nel richiamare quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 49/2020, al paragrafo 7 della circolare n. 67/2020, al paragrafo 7 della circolare n. 80/2020 e al paragrafo 5 della circolare n. 94/2020, si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui ai richiamati articoli del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 solo per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione, come determinato in attuazione dell’articolo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 6 (durata della DIS-COLL), del D.lgs n. 22 del 2015.  Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa – si precisa che anche per le ulteriori due mensilità aggiuntive erogate in attuazione del richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. La proroga della indennità di cui al richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.lgs 4 marzo 2020, n. 22, e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI: l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone – per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020 – la preclusione dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, e prevede altresì che rimangono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Il comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone – ferme le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 14 – che è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevedendo altresì che restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Il successivo comma 3 dell’articolo 14 in argomento dispone che le preclusioni e le sospensioni di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

La disposizione in argomento, infine, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015. A tale ultimo riguardo, si fa presente che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Istruzioni contabili e fiscali: per le rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, per le indennità NASpI e DIS-COLL, prorogate per ulteriori 2 mesi dall’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, oggetto del paragrafo 1 della presente circolare, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 76 del 23 giugno 2020, i cui conti verranno opportunamente ridenominati. Le indennità NASpI e DIS-COLL in commento, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e, pertanto, sono assoggettate ad imposizione ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la certificazione fiscale (mod. CU). I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

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