Roma – La cassa integrazione sarà erogata dall’Inps per le ultime 9 settimane. L’annuncio arriva con la circolare Inps n. 3525 del 1° ottobre 2020. La nuova circolare spiega quali sono i requisiti per le ultime 9 settimane di cassa integrazione e come fare domanda, vediamo nel dettaglio. Per ottenere le 9 settimane in più per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, dopo le prime 9, senza oneri è necessario aver avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. Un contributo addizionale invece sarà dovuto per riduzioni di fatturato inferiori al 20%, motivo questo dell’introduzione della nuova causale.
Ma vediamo cosa fare per ottenere le ultime 9 settimane di cassa integrazione. L’articolo 1 del menzionato decreto-legge, rideterminando il periodo dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e dell’assegno ordinario che possono essere richiesti nel secondo semestre 2020 dai datori di lavoro, ha previsto la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Si ricorda che, mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, come illustrato nella citata circolare n. 115/2020, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertifichino la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. Con la citata dichiarazione di responsabilità, contenuta all’interno della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni: non avere subito un calo di fatturato; aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%; aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%; avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per l’invio della specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”. La domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane che, in relazione alla previsione normativa sopra illustrata, può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020. Si ribadisce che potranno presentare domanda per accedere alle seconde 9 settimane esclusivamente i datori di lavoro che abbiano già richiesto le prime 9 settimane e siano stati autorizzati ai relativi trattamenti.