Roma – Contributo a fondo perduto per imprese agricole e della pesca, bonus per agriturismi, esonero contributi Inps. Sono alcune delle misure previste nel decreto Ristori. Si tratta di un pacchetto di misure per sostenere le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite dall’emergenza Covid 19. Ma vediamo nel dettaglio, cosa prevede in un articolo pubblicato del sito ilpuntocoldiretti, quali sono le misure previste nel decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 ottobre.
Contributo a fondo perduto per le imprese agricole e della pesca: Il provvedimento dà il via libera a contributi a fondo perduto riconosciuti “in via straordinaria e urgente” nel limite di 100 milioni per il 2020. Per rendere operativo il provvedimento è necessario un decreto del ministro delle Politiche agricole, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In base a tale decreto saranno definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate.
Esonero contributi Inps: riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore agricolo. Alle aziende agricole, della pesca e acquacoltura, compresi quelle produttrici di birra e vino è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro relativi alla mensilità di novembre. L’esonero vale anche per gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L’agevolazione è riconosciuta sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 relativo alla retribuzione di novembre.
Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 ed è pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, esclusi sempre premi e contributi dovuti all'Inail. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero vale per i versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. Lo stanziamento per queste agevolazioni è di 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni il 2021.
Bonus per gli agriturismi: E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 del decreto. Potranno, conseguentemente, beneficiare del contributo le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio. Sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020. La condizione per ottenere il “bonus” è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato ai soggetti che svolgono le attività indicate nell’Allegato che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto in base al decreto legge 34/2020 che non abbiano restituito il “ ristoro”, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente.
Per coloro che non hanno richiesto il contributo a fondo perduto, sempre in base al decreto legge 34, il “ristoro” è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, per i soggetti che ne hanno già beneficiato e che non abbiano restituito il predetto ristoro, come quota del contributo già percepito. Le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione hanno diritto ad un contributo pari al 200 per cento di quello percepito in precedenza mentre per quelle che svolgono attività di alloggio il contributo è pari al 150 per cento di quello già percepito.
Per i soggetti che presenteranno per la prima volta l’istanza per il riconoscimento del contributo, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell' istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla norma. Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.vPer i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, già percettori del contributo l’ammontare previsto dal nuovo contributo è determinato applicando le percentuali riportate nello stesso allegato agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Credito d’imposta per i canoni di locazione: Confermato il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda già previsto dal decreto legge Agosto. Pertanto le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio potranno beneficiare anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
No alla seconda rata Imu: Il decreto legge stabilisce inoltre che non è dovuta la seconda rata Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell’allegato 1 al decreto a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tra questi rientrano immobili della categoria catastale D/2 e pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi. Proroga per il modello 770: Interessa anche la proroga del termine per la presentazione del modello 770 che slitta al 10 dicembre 2020 (era fissato al 2 novembre 2020).