Palermo – Il “bonus” auto o meglio l’esenzione per il pagamento del bollo auto in Sicilia ha avuto una proroga della scadenza. Il termine per presentate la domanda dal 5 novembre è passato al 10 novembre 2020. Il governo Musumeci, su proposta dell’assessore dell’Economia Gaetano Armao, ha prorogato al 10 novembre 2020 il termine di conclusione della compilazione e della presentazione e invio delle istanze per l’ottenimento dell’esenzione dal pagamento del bollo auto anno 2020. La decisione di prorogare i termini di scadenza per presentare la domanda si è resa necessaria per ridurre i rischi di contagio per possibili assembramenti presso gli intermediari terzi cui devono rivolgersi i richiedenti il beneficio, non in possesso di una pec personale. Ma quali sono i requisiti per poter avere l’esenzione del pagamento del bollo auto o “bonus” auto? Potranno presentare la domanda per l’esenzione del pagamento del bollo auto 2020 i proprietari con reddito non superiore a 15.000,00 euro, che risultino al P.R.A. intestatari alla data del 14 maggio 2020, di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 o, in caso di immatricolazione successiva, di autovetture con numero di kw non superiore a 53.
Per reddito deve intendersi quello che concorre alla formazione del reddito complessivo del proprietario dell’autovettura, e cioè i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati), i redditi fondiari. A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti. Vale a dire: le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni; le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”; il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca”.
Non rientrano invece nel conteggio del reddito complessivo: i redditi esenti (ad es. i proventi percepiti dai venditori c.d. porta a porta); i redditi assoggettati a tassazione separata, anche per opzione (ad es. la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile); i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad es. i redditi da capitale derivanti da partecipazione non qualificata). Il reddito sopra definito è rilevabile dai seguenti modelli riferiti all’ultima dichiarazione presentata: mod. CU parte B dati fiscali – somma degli importi di cui ai relativi punto 1 e punto 2 più eventuali altri redditi; mod. 730 : Dichiarazione dei redditi, rigo 11 e rigo 15, prospetto di liquidazione mod.730; mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1 ( Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali). I soggetti, non tenuti a presentare la dichiarazione secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: , dichiarano il proprio reddito sulla base della definizione di reddito sopra descritta.
E’ obbligatorio fornire l’informazione sul reddito. Le istanze in cui risulta omesso l’importo del reddito saranno scartate (indicare il reddito anche se è pari a zero). I soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per l’anno di imposta 2020 possono comunque presentare l’istanza di esenzione in oggetto e chiedere il contestuale rimborso, indicando gli estremi del pagamento e le modalità per l’accredito delle somme. Data di presentazione istanze: Le istanze devono essere compilate e presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente dalle ore 09:00 di giorno 21 ottobre 2020 sino e non oltre le ore 23.59 del 10 novembre 2020. Le istanze presentate fuori dai suddetti termini verranno automaticamente rigettate. Modello e modalità di presentazione dell’istanza. Per presentare l’istanza il soggetto richiedente– proprietario dell’autovettura deve collegarsi al sito internet esenzioni sicilia 2020 compilare il format predisposto inserendo i dati richiesti; dopo aver controllato la correttezza delle informazioni inserite salvare e stampare l’istanza; il sistema genererà l’istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica in formato pdf, da sottoscrivere con firma digitale o olografa, i cui contenuti non devono essere modificati pena l’esclusione. In caso di firma digitale il documento digitale restituito dal software di firma costituisce istanza. In caso di firma olografa (firmata di proprio pugno dal richiedente) l’istanza generata dal sistema deve essere stampata, firmata e scansionata in formato pdf ai fini dell’invio.
L’istanza di cui al punto 4 unitamente ad una copia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell’autovettura in formato pdf, devono essere trasmessi, esclusivamente via pec intestata al richiedente o ad un suo delegato, all’indirizzo PEC esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it (la dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve essere superiore a 5MB). Non saranno accettate le istanze presentate con PEC istituzionali (es. quelle con estensione @pec.gov.it, @pec.aci.it, @certmail.regione.sicilia.it). Nell’oggetto della PEC deve essere indicato, a pena di esclusione, soltanto il codice identificativo della pratica di cui al punto 4. NOTA BENE: Il codice identificativo è elemento essenziale e deve essere riportato correttamente nell’oggetto della PEC da inviare, in assenza del codice o in presenza di un codice errato l’istanza sarà scartata e occorrerà procedere all’invio di una nuova PEC, avente medesimo contenuto (cfr. punto 5) e ad oggetto il corretto numero identificativo. Non verranno valutate le istanze inviate a indirizzi PEC diversi da quello sopra specificato.
Si precisa che la compilazione del solo format senza l’invio della PEC di cui al punto 5 non costituisce presentazione dell’istanza. L’istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della consegna della PEC che riporta nell’oggetto l’identificativo della pratica digitato correttamente e completo degli allegati debitamente compilati e firmati. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate ai punti precedenti. Nel caso in cui dopo avere compilato l’istanza con l’attribuzione del numero di pratica, l’utente riscontra la presenza di dati errati o incompleti deve compilare un nuovo format con l’attribuzione di un nuovo numero di codice identificativo della pratica e trasmetterlo con le medesime modalità di cui al punto 5. Nell’ipotesi di invio di più istanze per la medesima autovettura, si terrà conto esclusivamente dell’ultima istanza inviata. A tal fine farà fede la data e l’ora della ricevuta di consegna della PEC.