Roma – Il bonus Covid da 1.000 euro a dicembre si potrà richiedere entro il 18 di questo mese. Si tratta del bonus o indennizzo del Dl n. 137/2020 (decreto Ristori). Il bonus Covid da 1.000 euro a dicembre è rivolto a quei lavoratori che non avevano i requisiti prima, ma li hanno maturati dopo il 30 ottobre 2020. La presentazione della domanda comporterà la corresponsione anche dei 1.000 euro di dicembre previsti dal Dl n. 157/2020 (decreto Ristori quater). Ma a chi tocca il bonus covid da 1.000 euro a dicembre? Il bonus da 1.000 euro – spiega la circolare – è riconosciuto ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Essi devono aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
La medesima indennità (bonus da 1.000 euro) è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Essi devono aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre il bonus covid da 1.000 euro a dicembre può essere richiesto da altri lavoratori. Il bonus da 1.000 euro è riconosciuto anche ad altre categorie di lavoratori. Purché abbiano comunque cessato involontariamente l’attività fra il 1 gennaio 2019 e 29 ottobre 2020.
Gli stessi non devono essere beneficiari di trattamento Naspi o Dis-Coll e nemmeno essere titolari di pensione. Si tratta di lavoratori: Stagionali ovvero impiegati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020; Intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020; Autonomi ma senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.
Requisito fondamentale è quello di essere iscritti alla Gestione separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile. Incaricati delle vendite a domicilio a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata Inps. Lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo. Il contributo è corrisposto ai soggetti che possano far valere alternativamente i seguenti requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50 mila euro nel 2019 e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 15 agosto 2020; almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 15 agosto 2020.