Roma – Il bonus baby sitting da 1.000 euro per le famiglie con figli si potrà richiedere secondo le ultime indicazioni riportate in un messaggio, il n.4678, dell'Inps dell'11 dicembre 2020. Ecco cosa sèpiega la circolare Inps su come avere il bonus e a chi tocca.Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Rilascio della procedura per la presentazione delle domande. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 279 del 9 novembre 2020), dispone ulteriori interventi urgenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l’articolo 14 del decreto citato prevede uno o più bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. In attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà nel dettaglio la nuova misura, con il presente messaggio si comunica il rilascio della procedura per la presentazione della domanda del bonus in commento.
Applicazione del bonus per servizi di baby sitting nelle zone rosse: L’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020 prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La misura trova applicazione nelle aree del territorio nazionale (c.d. zone rosse) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. I beneficiari sono i genitori degli alunni di tali scuole, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tenuto conto delle ordinanze del Ministro della Salute che sono state adottate nel rispetto del D.P.C.M. sopra citato, le aree del territorio nazionale interessate dalla misura sono le seguenti: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Campania, Toscana, Abruzzo. Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori come sopra individuati. Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata. La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Per quanto concerne i minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, l’articolo 14, comma 2, del decreto in argomento stabilisce che il bonus sia concesso agli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi deiD.P.C.M. del 24 ottobre 2020edel 3 novembre 2020. Tale circostanza dovrà essere comprovata mediante allegazione alla domanda di apposita dichiarazione della scuola o del centro che attesti la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.
Erogazione del bonus per servizi di baby sittin mediante il libretto famigllia: Il bonus in argomento, analogamente ai precedenti bonus similari, viene erogato mediante Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Pertanto, per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L’utilizzatore, effettuata l’appropriazione del bonus, dovrà rendicontare le prestazioni con le modalità che sono state dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial disponibile sul sito internet dell’Istituto. Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe. Si ricorda che al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare, selezionando l’apposita opzione, l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitting Covid 19_dl 149/2020” per il pagamento della prestazione. Per effetto di quanto precisato al comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020, il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari che non sono ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento.
Modalità di compilazione e presentazione della domanda: L’accesso alla domanda on line di bonus per servizi di baby-sitting introdotto dal decreto-legge n. 149/2020 è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > “Ordine alfabetico”> “Bonus servizi di babysitting”, effettuando l’autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS (si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali indicate, è possibile richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (cfr. www.spid.gov.it). Infine, si ricorda che il bonus in argomento può essere richiesto anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. In fase di presentazione della domanda on line, occorre procedere alla compilazione della sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché della sezione relativa all'altro genitore. Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 149/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell'altro genitore.
Al riguardo, si precisa che il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio. Si precisa inoltre che, in presenza di più richieste per lo stesso nucleo familiare, la procedura segnalerà l'importo massimo residuo attribuibile. In ottemperanza alle specifiche stabilite dal decreto, come anticipato, vengono richiesti dalla procedura i dati relativi alla scuola frequentata dal minore. In particolare, occorre indicare: la denominazione; l’ubicazione geografica (comune, provincia, via, cap); la classificazione (se statale, paritaria o comunale oppure se è un centro assistenziale per minori disabili); il codice meccanografico della scuola e la partita IVA; la classe frequentata dal minore. È infine obbligatorio allegare il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola. Il lavoratore deve dichiarare che né lui né l’altro genitore possono lavorare in modalità agile; nel caso dei lavoratori parasubordinati, inoltre, la procedura richiede obbligatoriamente l’allegazione di una dichiarazione del datore di lavoro che certifichi la condizione lavorativa. Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione.
L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto “salva ed invia”, solo dopo l’apposizione del flag relativo all'accettazione della sezione privacy. Tale consenso è infatti indispensabile all'Istituto per poter procedere alla successiva fase di istruttoria della domanda presentata. Oltre alla funzione "nuova domanda" è possibile accedere altresì alla sezione "consultazione", per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la ricevuta definitiva, disponibile nei giorni successivi, recante il numero di protocollo. La domanda, correttamente compilata e inoltrata all’INPS, è sottoposta, in fase di istruttoria, ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione. In caso di esito positivo dell’istruttoria, che sarà comunicato attraverso i recapiti forniti dall’utente in fase di acquisizione della domanda (SMS/e-mail/PEC), la somma riconosciuta verrà resa disponibile sul Libretto Famiglia (cfr. il messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020 per maggiori dettagli sulle modalità di pagamento tramite Libretto Famiglia).