Roma – Il 1° marzo non è solo la scadenza delle sette rate della rottamazione ter delle cartelle e del saldo e stralcio, per le quali il MEF ha annunciato l’arrivo della proroga, ma anche della ripresa delle attività di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e della ripartenza dei termini per pagare i debiti congelati dallo scorso 8 marzo. "In corso di redazione – afferma il ministero – il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della rottamazione-ter (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del saldo e stralcio (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter". l provvedimento – viene spiegato – entrerà in vigore successivamente al primo marzo 2021 e "i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto".
COS'E' LA ROTTAMAZIONE-TER
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La Definizione agevolata prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica. Per usufruire della "rottamazione-ter", l’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
– recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
– crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Successivamente, Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla "rottamazione-ter", fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. L’agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” già presentate entro lo scorso 30 aprile.
Il D.L. n. 119/2018 ha altresì previsto l’accesso automatico ai benefici della “rottamazione-ter”, senza necessità di presentare alcuna dichiarazione di adesione, per i debiti che risultano:
– già oggetto di “rottamazione bis” (DL 148/2017), nel caso in cui le rate del piano di definizione agevolata a suo tempo concesso, in scadenza nei mesi di luglio/settembre/ottobre 2018, siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;
– già oggetto di precedenti rottamazioni, indipendentemente dal pagamento delle rate del piano di definizione precedentemente concesso, ed intestati a soggetti che risultavano risiedere in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.