Contributo a fondo perduto partite IVA previsto nel decreto Sostegni: ecco a chi tocca e a chi no. Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni spetta ai titolari di partita IVA che rispettino i seguenti requisiti:
ammontare di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30 per cento rispetto al 2019. Non è richiesta la verifica del calo di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019. Sono questi i requisiti di accesso fissati dal decreto Sostegni. In parallelo, vengono però definite specifiche cause d’esclusione. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 2, restano fuori dalla platea di beneficiari del fondo perduto:
i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto);
i soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Tra le cause di esclusione, merita un passaggio ulteriore la disposizione prevista al fine di evitare il fenomeno delle “false” aperture di partite IVA, al solo fine di fare domanda di accesso ai contributi a fondo perduto. Contributi a fondo perduto, soggetti esclusi: per la data di attivazione della partita IVA conta il giorno di invio del modello. Ci sono alcuni aspetti fondamentali ai quali è necessario fare attenzione in fase di compilazione della domanda e, tra questi, c’è la causa d’esclusione prevista per le partite IVA attivate dopo il 23 marzo 2021. Come riportato nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, la partita IVA del soggetto che presenta domanda deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021, e non attivata dopo il 24 marzo 2021. Il mancato rispetto di questo requisito comporta lo scarto della domanda.
Nella pratica, ai fini della verifica circa la data di apertura della partita IVA verrà considerata la data di trasmissione del relativo modello. Non sarà possibile, quindi, accedere al fondo perduto del decreto Sostegni nel caso di trasmissione ad effetto “retroattivo”. Si ricorda infatti che, di norma, l’apertura della partita IVA può essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Una considerazione che tuttavia non vale ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto: la partita IVA deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021. C’è un’unica eccezione alla regola di cui sopra: potrà fare domanda anche in caso di apertura della partita IVA in data successiva al 23 marzo 2021 l’erede che prosegue l’attività di soggetti deceduti.