Decreto Sostegni bis: bonus da 2.400 euro: ecco a chi tocca. Un bonus da 2.400 euro è previsto per alcune categorie di lavoratori nel Decreto Sostegni bis. Il nuovo Decreto Sostegni bis ha avuto il via libera del Senato e attende solo l’esame della Camera per poi essere convertito in legge entro il 21 maggio. Il bonus da 2.400 euro previsto nel nuovo Decreto Sostegni bissarà riconosciuto ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo in aggiunta a quella prevista per marzo, aprile e maggio 2021 contemplata nel primo decreto Sostegni. Il precedente provvedimento aveva infatti riconosciuto un’indennità una tantum pari a 2.400 euro per tutti e tre le mensilità, includendo i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.L’erogazione sarà automatica per i soggetti che hanno già beneficiato delle misure di sostegno previste dal Dl 14 agosto 2020, n. 104. L’indennità onnicomprensiva è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, intermittenti, autonomi senza partita IVA e incaricati alle vendite a domicilio.
Bonus da 2.400 euro: a chi tocca?
Lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo indicato e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.Il bonus da 2.400 euro, secondo le ultime informazione, dovrebbe essere riconosciuto ai lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021).
Lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, hanno svolto almeno 30 giornate lavorative e hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente.
Lavoratori intermittenti (art. 13-18 DL 15 giugno 2015, n.81) che hanno lavorato per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, eccetto quello di lavoro intermittente.
Lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 codice civile) e non hanno un contratto in essere alla data del 24 marzo 2021, già iscritti, alla data del 23 marzo 2020, alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato (ad esclusione del lavoro intermittente).
Incaricati alle vendite a domicilio (art.19 DL 31 marzo 1998 n. 114) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente, e di pensione.
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e nell’anno 2018, privi di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data del 23 marzo 2021.
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e e il 23 marzo 2021, reddito non superiore a 75.000 euro nel 2019 e privi di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione di quello intermittente), oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo e reddito 2019 non superiore ai 35.000 euro.
Bonus da 2.400 euro: come fare domanda
Il Bonus 2.400 euro dovrà essere richiesto per via telematica andando sul portale web dell’INPS. Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono attualmente le seguenti:
PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità relative dal Bonus possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).