Imu, requisiti per avere l’esenzione e a chi spetta? Attraverso le sentenze sul tema, a spiegarlo è il sito di informazione e consulenza legale Laleggepertutti.it Con un punto fermo: è il contribuente a dover dimostrare che l’immobile rappresenta la sua dimora abituale. Esenzione Imu: quali sono i requisiti – "In tema d’imposta comunale sugli immobili, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali -per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica -, dall’art.8 del D. Lgs. n.504 del 1992, come modificato dall’art.1, comma 173, lett.b), L. n.296 del 2006, con decorrenza dall’1 gennaio 2007, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. Sicché la detrazione deve essere esclusa se l’immobile costituisce dimora abituale del marito e non della moglie". (Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. I, 22/01/2021, n.80)
Come usufruire dell’esenzione – "In tema di I.M.U., per poter usufruire dell’esenzione il comma 5 -bis dello stesso art.2, introdotto in sede di conversione, stabilisce che il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’I.M.U., una propria dichiarazione, tramite modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indicando gli identificativi catastali degli immobili per i quali si richiede il beneficio dell’esenzione". (Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. II, 20/01/2021, n.73). Agevolazioni per l’abitazione principale – "L’esenzione dall’IMU e correlata TASI si applica per l’abitazione principale e relative pertinenze, dove per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti nel territorio comunale, le agevolazioni per IMU e TASI si applicano per un solo immobile, è necessario decidere qual è l’immobile ‘abitazione principale’". (Comm. trib. reg., (Lazio) sez. II, 19/01/2021, n.242).
Abitazione principale ai fini Imu, qual è – "Ai sensi dell’art.13, comma 2, del D.L. n.201 del 2011 per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ciò comporta la necessità, al fine dell’esenzione I.M.U., che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore, quanto il suo nucleo familiare, non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente". (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 14/01/2021, n.152). Ulteriori chiarimenti del giudice di legittimità – "In tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente". (Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, n.28534)
Imposta comunale sugli immobili – "E’ impugnabile il provvedimento di rigetto relativo all’istanza di interpello rivolta al Comune in ordine all’esenzione in materia di imposta comunale sugli immobili (I.M.U. e T.A.S.I.), in quanto trattasi di un atto avente natura provvedimentale che non si limita a dare riscontro a un mero quesito ma si concreta in un vero e proprio diniego di agevolazione che ben può essere oggetto di cognizione in sede giurisdizionale". (Comm. trib. reg. Venezia, (Veneto) sez. III, 19/02/2019, n.883). Abitazione principale: esenzione Imu – "L’esenzione dall’imposta dovuta a titolo di Imu e Tasi è prevista nel caso in cui il contribuente dimostri che di fatto l’immobile, eletto come abitazione principale, rappresenti la sua dimora abituale". (Comm. trib. prov.le Brescia sez. II, 14/07/2016, n.605).
Abitazione principale e Imu – "La norma istitutiva dell’imposta municipale propria (i.m.u.) (d.lg. 14 marzo 2011 n. 23) e quella che ne ha anticipato l’introduzione (art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201), hanno previsto per l’abitazione principale un regime di favore, caratterizzato nella prima nell’esenzione dell’imposta e nella seconda nell’applicazione di un’aliquota ridotta (del 4 per mille) e di una detrazione d’imposta (di 200 euro ad alloggio), intendendosi per “abitazione principale” l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” nozione questa che l’interprete non può estendere per comprendervi gli immobili che non siano l’unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Pertanto, atteso che proprietario degli immobili ERP regolarmente assegnati e soggetto passivo dell’imposta è l’ente di edilizia residenziale pubblica (ATER), mentre il rapporto che lega tale ente all’assegnatario dell’alloggio non è di concessione, ma di tipo locativo, gli alloggi di ERP non rientrano nella detta nozione di abitazione principale ragion per cui l’ente proprietario (ATER) è tenuto al pagamento dell’IMU in quanto tali immobili locati non rientrano tra quelli esenti di cui all’art. 9 comma 8 d.lg. n. 23 del 2011". (TAR Pescara, (Abruzzo) sez. I, 13/08/2013, n.434).