Un nuovo contributo a fondo perduto per Partite Iva e professionisti è stato previsto nel nuovo Decreto Sostegni Bis, approvato dal Governo Draghi. Il nuovo contributo a fondo perduto servirà a sostenere le imprese e i professionisti più colpiti dall’emergenza Covid. Per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto c’è tempo fino al 28 maggio. Il Governo ha previsto un pacchetto di contributi pari a 15 miliardi per sostenere i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Secondo le ultime informazioni sono previsti tre i tipi di aiuti a seconda della propria condizione:
replica del contributo a fondo perduto già ottenuto a marzo con il decreto Sostegni uno, per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020: questi soggetti non devono presentare nessuna nuova domanda, il contributo verrà erogato in automatico;
nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021: bonus aggiuntivo per chi ha già ricevuto il contributo con il Sostegni uno ma calcolato sul nuovo periodo che parte da aprile e non da gennaio;
nuovo contributo con finalità perequativa che si concentra sui risultati economici anziché sul fatturato. Il contributo viene assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e tiene conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
Nuovo contributo a fondo perduto per partite Iva che hanno già ricevuto l’aiuto o fatto domanda per il primo decreto Sostegni 8 miliardi vengono destinati a un nuovo contributo a fondo perduto, destinato a:
tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni che abbiano presentato istanza (o presentino entro il 28 maggio) e ottengano il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, che non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito quel contributo.
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto nel decreto-legge 22 marzo (Sostegni uno) ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate con le solite due modalità, a scelta:
accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
Ricordiamo che è c’è tempo fino al 28 maggio 2021 per presentare istanza per il contributo a fondo perduto del Sostegni uno, passaggio essenziale per avere accesso in automatico al nuovo aiuto (qui tutti i passaggi per fare domanda).
I professionisti e partite Iva che hanno già ricevuto il contributo di marzo non devono fare nessuna nuova domanda: percepiranno infatti il contributo in automatico, senza alcune ulteriore istanza, e l’importo ricevuto sarà identico a quello già erogato.
Nuovo contributo a fondo perduto per partite Iva già beneficiarie ma che chiedono il bonus aggiuntivo.
Il secondo tipo di aiuto – 3,4 miliardi – riguarda gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica che abbiano i requisiti per richiedere il bonus aggiuntivo a cui si ha diritto spostando il periodo di riferimento. Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di:
tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia
soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto
ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Questo contributo è alternativo a quello appena visto pari al 100%. I soggetti che, a seguito della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo previsto nel Sostegni uno, ne abbiano beneficiato, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo previsto dal nuovo decreto. In questo caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da questo. Se dall’istanza per il riconoscimento di questo contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello del 100%, l’Agenzia non darà seguito all’istanza. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, a soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto ed enti pubblici.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Sostegni uno, l’ammontare di questo nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Nuovo contributo a fondo perduto per nuovi beneficiari
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto a marzo, l’ammontare di questo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro
70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per tutti i soggetti, l’importo di questo contributo non può essere superiore a 150mila euro. Inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Per ottenere questo contributo i soggetti interessati devono presentare domanda, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
Nuovo contributo a fondo perduto per partite Iva con peggioramento del risultato economico
L’ultimo tipo di contributo a fondo perduto, pari a 4 miliardi complessivi, viene riconosciuto:
a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario
titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
solo soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto
peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia.
L’ammontare di questo contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate a maggio, agosto, ottobre, dicembre 2020 e marzo 2021, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta. Anche in questo caso, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata anche da un intermediario. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.