Il reddito di emergenza da un minimo di 400 euro ad un massino di 840 euro si potrà richiedere per altre quattro mensilità all’Inps dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2021. E’ una delle novità introdotte dal decreto Sostegni bis. Dal mese di giugno e fino a settembre, alle famiglie in possesso dei requisiti sarà riconosciuto un assegno di importo pari ad un minimo di 400 e fino ad un massimo di 840 euro. L’INPS aprirà il canale per le domande di reddito di emergenza dal 1° luglio e fino alla scadenza del 31 luglio 2021. È questo il lasso temporale annunciato con il comunicato stampa del 15 giugno.
nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti potranno fare domanda di REM tramite i consueti canali telematici INPS:
sito internet (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso, (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
Istituti di patronato.
Il comunicato stampa fornisce quindi una data per le nuove richieste di reddito di emergenza, ma si resta in attesa di specifiche istruzioni in merito alla platea dei beneficiari così come alle cause di incompatibilità con altri bonus e indennità. Dal messaggio annunciato dall’INPS si attendono chiarimenti sui beneficiari, in particolare sugli ex percettori di Naspi e DisColl che, stando a quanto previsto dal testo del decreto Sostegni bis, sembrano esclusi dalla possibilità di beneficiare delle nuove quattro quote del REM. Si ricorda infatti che il decreto Sostegni ha incluso nella platea dei beneficiari del reddito di emergenza anche i titolari di Naspi scadute tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021, con requisiti semplificati e a patto di rispettare il limite ISEE di 30.000 euro.
Una misura che ha portato al superamento del meccanismo della proroga dell’assegno di disoccupazione, ma che non è espressamente confermata dal decreto Sostegni bis. L’articolo 36 del decreto n. 73/2021, apre la strada alle nuove domande di REM per i mesi da giugno e fino a settembre 2021 esclusivamente in riferimento ai soggetti indicati al comma 1, articolo 12 del decreto n. 41/2021, ossia i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
un valore del reddito familiare, da considerare per il mese di aprile 2021, inferiore alla soglia pari all’importo di 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero 2,1 in caso di presenza in famiglia di disabili gravi o persone non autosufficienti;
in caso di nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, il limite del reddito familiare è aumentato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro.
Si resta tuttavia in attesa dei necessari chiarimenti interpretativi dell’INPS che, se si considera la data del 1° luglio 2021 per l’invio delle nuove domande, sono attesi a stretto giro.