Rottamazione ter e saldo e stralcio domani, 9 dicembre, la scadenza della proroga ed il 14 dicembre il termine ultimo per pagare le rate in scadenza.
La proroga della scadenza dello scorso 30 novembre è stata disposta dalla legge di conversione del decreto Fiscale 2022. Chi non riesce a pagare le rate in scadenza entro domani 9 dicembre può farlo entro il 14 dicembre ovvero entro i 5 giorni di tolleranza previsti con la proroga. Se non si rispetta il nuovo termine si perdono tutti i benefici della definizione agevolata delle cartelle.
Rottamazione ter e saldo e stralcio: proroga per pagamenti
La proroga al 9 dicembre per pagare le rate in scadenza della rottamazione ter e saldo e stralcio è stata fissata al 9 dicembre con il Decreto fiscale 2022. La scadenza originariamente prevista per la fine del mese di novembre e precisamente il 30 novembre è stata prorogata dal Decreto fiscale 2022. L’emendamento formulato dal governo dispone la proroga le 12 rate della pace fiscale in scadenza martedì 30 novembre 2021. Tale emendamento è confluito poi nel testo che ha ottenuto il via libera dell’aula del Senato. I contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019 che adempiono entro il termine indicato non incorreranno, pertanto, nella perdita dei benefici. Alla scadenza del 9 dicembre, poi, si aggiungono i cinque giorni di tolleranza con possibilità di ritardare il pagamento fino a martedì 14 dicembre 2021.
Se non si procede con il pagamento neanche entro la data indicata, o comunque in maniera parziale, i versamenti effettuati si considerano a titolo di acconto sulle somme dovute. Le rate scadute nell’anno in corso riferite rispettivamente al saldo e stralcio e alla rottamazione ter sono quelle riportate in tabella.
Pace fiscale: rateizzazione
I soggetti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare del nuovo termine previsto per le rate in scadenza nel 2020.
Tuttavia, questi contribuenti possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.
La stessa facoltà è prevista anche per i debiti oggetto delle precedenti rottamazioni (prima rottamazione e rottamazione bis) e decaduti dai benefici per mancato pagamento delle rate.
Per richiedere la rateizzazione prevista dall’articolo 19 DPR 602/1973 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’apposito servizio sul proprio sito istituzionale.