Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità dal 2022 è un beneficio stabile 10 giorni con indennità al 100%. Dal 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, l’indennità per il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti diventa una misura strutturale e non necessiterà più di un rinnovo annuale.
I padri lavoratori dipendenti possono fruire stabilmente di dieci giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi, nei primi cinque mesi di vita del figlio.
L’indennità giornaliera è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione. Il beneficio è concesso anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento.
Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità.
Sempre entro il quinto mese dalla nascita o l’ingresso del bambino in famiglia, il papà può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione, ma in questo caso la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre. I lavoratori dipendenti del settore privato per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente dall’Istituto, possono presentare domanda di congedo all’Inps sul sito www.inps.it, tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o gli enti di patronato.
Nel caso in cui le indennità siano, invece, anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Inps. Nella tabella a seguire è riportato il numero dei padri beneficiari per tipologia di congedo e anno dal 2016 al 2021.