L’Inps con il messaggio 9 maggio 2022, n. 1962 spiega la procedura online per richiedere l’Assegno unico e universale per i figli a carico è stata arricchita con nuove funzionalità.
Le nuove funzionalità consentono di:
modificare la domanda;
visualizzare i pagamenti;
evidenziare le posizioni con anomalie o incompletezze.
Il messaggio descrive nel dettaglio le modifiche apportate alla procedura.
A chi spetta l’Assegno unico figli
L’Assegno unico (qui il dettaglio su come funziona e come fare domanda) è riconosciuto ai nuclei familiari:
per ogni figlio minorenne a carico presente nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza
per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21esimo anno di età, che soddisfi almeno una delle seguenti quattro condizioni:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea– svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
svolga il servizio civile universale
per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell’Assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc) (qui come calcolare quando spetta).
Chi deve presentare domanda per l’integrazione Assegno unico/Rdc e chi no
L’individuazione dei figli minori, dei figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni del nucleo familiare beneficiario di Rdc e dei figli con disabilità, per i quali corrispondere d’ufficio l’Assegno unico, è effettuata in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.
L’INPS effettua i controlli relativi alla composizione del nucleo familiare attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.
Ai nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’accredito dell’importo avverrà senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni né domande.
Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU” le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell’Istituto.
Assegno unico figli: maggiorazioni
Un punto particolarmente discusso è chi abbia diritto o meno alle maggiorazioni. Le maggiorazioni previste per l’Assegno unico si applicano anche all’integrazione Assegno unico/Rdc. Ecco quali sono:
Figli successivi al secondo
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.
Figli con disabilità
Per ciascun figlio minorenne con disabilità, gli importi sono incrementati di una somma pari a:
105 euro mensili in caso di non autosufficienza
95 euro mensili in caso di disabilità grave
85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità di grado almeno medio, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità di grado almeno medio a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.
Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Altre maggiorazioni
La legge prevede poi il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo.
Infine, c’è una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25mila euro
Per il 2022, 2023 e 2024, si prevede una maggiorazione dell’importo dell’assegno dove ci siano contemporaneamente queste condizioni:
valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25mila euro;
effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).
Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, per l’Assegno unico senza Rdc è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15mila euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40mila euro.
Rilevano ai fini della maggiorazione i redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, tra cui anche i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali e le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
Nel caso dell’integrazione Rdc, è necessario presentare apposita autocertificazione tramite il modello “Rdc-Com/AU”. Nel modello “Rdc–Com/AU”, ai fini del riconoscimento delle relative maggiorazioni, dovranno essere dichiarate quindi queste condizioni:
presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro
diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25mila euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.