La gravissima crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina e l’aumento record delle bollette di luce e gas hanno portato migliaia di famiglie italiane sul lastrico (prepariamoci ai razionamenti: dovremo cambiare i contatori?). Diversi cittadini hanno pertanto cominciato a pensare a metodi di riscaldamento alternativi in vista dell’imminente inverno. Tra questi spiccano senza dubbio stufe a legna e a pellet e i classici camini.
Chi ne è in possesso, però, potrebbe non poterlo usare. In alcune Regioni è infatti in vigore il divieto di utilizzo di stufe e camini a biomassa, nell’ambito delle leggi introdotte per contrastare l’inquinamento atmosferico. La norma riguarda gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW (qui trovate tutti gli aumenti riguardanti il riscaldamento domestico).
Dove sono vietati stufe e camini a legna
Tra le Regioni hanno vietato l’utilizzo di impianti di riscaldamento basati sulla combustione di biomassa spicca senz’altro la Lombardia. Qui le multe per i trasgressori sono le più severe: secondo l’articolo 27, comma 4 della Legge regionale n. 24/2006, le sanzioni partono da 500 euro e possono arrivare fino a 5.000 euro. A meno che non si utilizzino impianti di ultima generazione, vale a dire generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle (qui abbiamo elencato le alternative per riscaldarsi spendendo meno). Le restrizioni riguardano anche Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.
Lombardia
In Lombardia il divieto in questione è in vigore dal 1° gennaio 2020 e riguarda:
- l’installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (stufe e camini) con emissioni superiori a quelle consentite ed è obbligatorio che i generatori di calore abbiano almeno 4 stelle;
- l’utilizzo di generatori di calore domestici con 0, 1 o 2 stelle;
- Dal 1° ottobre 2018, invece, per le stufe a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW è obbligatorio utilizzare materiale da ardere conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2. La certificazione deve essere effettuata da parte di un Organismo accreditato e, nel caso di un controllo, dovrà essere esibita la documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
Il caso della provincia di Brescia
Il territorio del Bresciano ha invece ottenuto condizioni diverse. La Regione Lombardia, con una delibera di giunta dell’11 ottobre 2021, ha di fatto derogato l’uso di tutti gli impianti domestici a legna e pellet (sotto i 10 Kw di potenza) fino al 15 ottobre 2024. Anche nei Comuni sotto i 300 metri d’altitudine, ovvero nell’hinterland, nella bassa, in Franciacorta e basso lago.
Veneto
Anche in Veneto accendere camini e stufe a legna in inverno è vietato, ai sensi della delibera regionale n. 836/17. Il divieto riguarda:
- da dicembre 2017 l’installazione di generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle;
- l’utilizzo di generatori di classe inferiore alle 2 stelle;
- l’installazione entro il 31 dicembre 2019 di generatori inferiori a 4 stelle e l’utilizzo di generatori di classe inferiore alle 3 stelle.
Piemonte
In Piemonte il divieto è invece disposto da una delibera regionale del 2018 e riguarda:
- l’installazione dal 1° ottobre 2018 di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, con una potenza nominale inferiore a 35 kW e classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle;
- l’installazione dal 1° ottobre 2019 di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW e classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle;
- l’utilizzo dal 1° ottobre 2019 – nei Comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” – di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kW e classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle.
Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna prevede invece limitazioni leggermente diverse. Il divieto di utilizzo di caminetti, stufe a legna o pellet per il riscaldamento domestico riguarda esclusivamente impianti di classe 1 e 2 stelle, installati negli immobili civili in cui:
- è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico;
- che si trovano sotto i 300 metri di altitudine (escludendo dunque i Comuni montani, specificati dalla LR 2/2004 “Legge per la montagna”);
- che si trovano in Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell’aria.